Con Circolare n. 5 del 19 gennaio 2022, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito chiarimenti in merito all’inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2022-2024 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo.
L’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio.
La citata disposizione rende disponibili – già a inizio anno – gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo. La procedura di “stabilizzazione” in bilancio degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa delle entrate di scopo è stata introdotta a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2016-2018.
La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, nonché sul monitoraggio che verrà effettuato.