Posto che il rating della società Lehman Brothers, attribuito da agenzie specializzate quali Moody’s e Standard Poor (la cui peculiare attività consiste proprio nel valutare il merito di credito, in termini di solvibilità, delle società pubbliche e private e degli Stati), è risultato, fino al giorno antecedente la dichiarazione di fallimento, di categoria A, l’improvviso default della Lehman Brothers deve ritenersi circostanza assolutamente imprevedibile per gli intermediari che hanno negoziato i titoli della stessa. Conseguentemente, non è imputabile all’intermediario il mancato rispetto degli obblighi informativi per non aver avvisato l’investitore del rischio assunto con i titoli Lehman Brothers e riconducibile al default della società emittente.
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