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Attualità

Prime considerazioni sulle modifiche alle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL di attuazione della PSD2

13 Luglio 2018

Avv. Antonio Di Giorgio, partner, Avv. Bianca Mascagni, senior associate, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

In data 11 luglio 2018 è stato pubblicato il documento per la consultazione relativo alla modifiche che la Banca d’Italia intende effettuare sulle Diposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica del 17 maggio 2016 (“Disposizioni di vigilanza IP e IMEL”), conseguenti al recepimento della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, c.d. Payment Service Directive ovvero PSD2. In particolare, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito in Italia la PSD2, ha apportato una serie di modifiche al Testo Unico Bancario (TUB) e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che hanno reso necessaria l’emanazione da parte dell’Autorità di disposizioni secondarie di aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza IP e IMEL[1].

Si riporta nel prosieguo una breve analisi delle principali modifiche relative alle Disposizioni di vigilanza IP e IMEL; la consultazione si chiuderà decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

2. Principali modifiche

In primo luogo,a seguito dell’introduzione da parte della PSD2, tra le attività oggetto di regolamentazione, del servizio di disposizione di ordini di pagamento (payment initiation service fornito dai c.d. PISP) e del servizio di informazione sui conti (account information service fornito dai c.d. AISP), si è reso necessario definire la disciplina dell’autorizzazione che deve essere rispettata dagli istituti che intendono esercitare dette attività. Inter alia, è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o analoga garanzia per i danni arrecati nell’attività in conformità a quanto previsto dagli “Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (“EBA”) sui criteri per stabilire l’importo minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia, che vengono integralmente recepiti nelle proposte di modifica pubblicati in consultazione. Inoltre, in linea con la PSD2, il testo modificato delle Disposizioni di vigilanza IP e IMEL prevede un regime prudenziale semplificato per gli istituti di pagamento che esercitano in via esclusiva il servizio di disposizione di ordini di pagamento o di informazione sui conti.

In secondo luogo, al fine di recepire gli Orientamenti dell’EBA sulle informazioni che devono essere fornite per ottenere l’autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica”, sono state proposte alcune modifiche in merito alla disciplina di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione di moneta elettronica. In particolare, il contenuto del programma di attività da presentare all’Autorità in sede di autorizzazione è aggiornato ai nuovi requisiti e pertanto arricchito con nuove informazioni di dettaglio.

Con riferimento ai requisiti in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, in linea con quanto richiesto dalla PSD2 e dagli “Orientamenti dell’EBA sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento”, sono state introdotte previsioni volte al rafforzamento dei presidi organizzativi, volti a garantire una più efficace salvaguardia dai rischi, in particolar modo quelli relativi alla sicurezza dei pagamenti. IP e IMEL dovranno pertanto dotarsi di: (i) una specifica politica per il governo dei rischi di sicurezza; (ii) procedure per la gestione e il controllo di questi rischi; (iii) sistemi per la prevenzione e il monitoraggio degli incidenti di sicurezza e delle frodi; nonché (iv) procedure per l’archiviazione, il monitoraggio, la tracciabilità e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti.

Il nuovo schema di Disposizioni di vigilanza IP e IMEL richiama il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“CRR”) e prevede l’applicazione a IP ed IMEL della definizione di più rigorosa di “fondi propri”, ivi introdotta con riferimento a banche e imprese di investimento. La nuova definizione europea mira ad accrescere la qualità e il livello minimo regolamentare dei fondi propri imponendo criteri più rigorosi per l’inclusione dei vari strumenti nel capitale regolamentare e armonizzando il trattamento delle deduzioni. Si noti in particolare l’obbligo di deduzione dal capitale primario di classe 1 dell’importo delle attività fiscali differite.

Inoltre, il documento di consultazione prevede l’integrale allineamento delle Disposizioni di vigilanza IP e IMEL alla nuova disciplina sui requisiti in materia di tutela dei fondi della clientela prevista dall’art. 114-duodecies del TUB, secondo il quale tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento devono essere assoggettati a specifiche tutele nei casi in cui non siano trasferiti al beneficiario o ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono stati ricevuti.

3. Disposizioni transitorie in materia di “fondi propri”

Per rendere graduale il passaggio al nuovo regime, in particolare con riferimento all’applicazione ad IP e IMEL della disciplina sui “fondi propri” sopra illustrata, lo schema di Disposizioni di vigilanza IP e IMEL prevede un’apposita disciplina transitoria.

La disciplina transitoria prevede che:

  1. l’importo delle attività fiscali possa essere dedotto in percentuali progressivamente crescenti su un arco di 5 anni (fino al 2022);
  2. gli impatti sul capitale primario di classe 1 derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 possano essere distribuiti lungo un arco temporale di cinque anni.

L’introduzione di tali disposizioni è volta ad attutire il rischio che l’applicazione del nuovo regime possa avere impatti negativi sul patrimonio degli istituti (in particolare, per gli istituti che concedono finanziamenti connessi alla prestazione di servizi di pagamento che a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018 dovranno altresì applicare il nuovo principio contabile IFRS 9) assicurando agli intermediari un periodo di tempo adeguato ad effettuare i necessari interventi di rafforzamento patrimoniale, rivedere le proprie strategie di finanziamento e accedere, se del caso, al mercato dei capitali.

4. Conclusioni

Considerato che le disposizioni europee recepite offrono limitati spazi di discrezionalità alle autorità nazionali, l’impatto delle novità introdotte dalla Banca d’Italia alle Disposizioni di vigilanza IP e IMEL sembra, ad una prima lettura, non eccessivamente oneroso per gli istituti, che comunque si sono già attivati o si stanno attivando per dare concreta attuazione ai regolamenti di esecuzione della PSD2, direttamente applicabili ai destinatari, e ai vari Orientamenti e RTS emanati dall’EBA. Anzi la consultazione è stata l’occasione per aggiornare alcune disposizioni vigenti al fine di: (i) tenere conto della evoluzione della disciplina del TUB e delle disposizioni di vigilanza attuative della Banca d’Italia applicabili agli altri intermediari vigilati (banche e intermediari finanziari), assicurando un approccio coerente e declinato secondo proporzionalità; e (ii) chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi nell’applicazione delle disposizioni.


[1] Nella medesima data è stato altresì pubblicato il documento con cui la Banca d’Italia sottopone a consultazione le modifiche, sempre conseguenti al recepimento della PSD2, alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, non oggetto della presente trattazione.

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