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Attualità

Prime indicazioni FATF in materia di adempimenti AML nella fase di emergenza Covid-19

21 Maggio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Di cosa si parla in questo articolo

La grave situazione derivante dalla pandemia del Covid-19 ha indotto le istituzioni nazionali ed internazionali preposte al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo a fornire prime risposte ai potenziali rischi per situazioni di vulnerabilità nell’attività di vigilanza che le organizzazioni criminali potrebbero sfruttare a loro vantaggio a causa di possibili debolezze del sistema. In questa prospettiva il primo aprile 2020 il Financial Action Task Force (FATF)[1], con una dichiarazione del Presidente, ha illustrato le preliminari iniziative volte ad incoraggiare i Governi e le istituzioni finanziarie a proseguire nell’attuazione degli standards previsti per garantire l’integrità e la sicurezza dei pagamenti globali proprio durante la pandemia attraverso canali legittimi e trasparenti, continuando ad applicare i previsti livelli di adeguata Customer Due Diligence impostati su un approccio basato sul rischio. Le Autorità di vigilanza, le Unità di Informazione Finanziaria e le Autorità di contrasto sono state incoraggiate ad incrementare la condivisione di informazioni relativamente ai possibili illeciti che si stanno riscontrando come conseguenza della pandemia, al fine di affrontare i rischi emergenti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per mitigarli efficacemente ed, eventualmente, rilevare e segnalare attività sospette. Inoltre tutte le Autorità AML/CFT interessate sono sollecitate a fornire sostegno, orientamento e assistenza ai soggetti obbligati, emanando indicazioni per garantire risposte coordinate e condividere best-practices per orientare l’uso di misure adeguate in risposta ai problemi comuni che l’emergenza globale richiede.

La prima decisione operativa e organizzativa presa dal GAFI il 28 aprile 2020[2] è stata quella di rinviare temporaneamente tutte le attività di mutua valutazione reciproca e follow-up in corso relative all’applicazione degli standard AML/CFT presso alcune giurisdizioni. Inoltre sono stati sospesi i processi di revisione per la redazione dell’elenco degli Stati ad alto rischio, concedendo una proroga delle scadenze di almeno 4 mesi.

Il 4 maggio 2020[3] il FATF ha pubblicato un primo rapporto sui rischi, le best-practices e le risposte politiche alle nuove minacce e vulnerabilità sistemiche in ottica antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, con lo scopo di implementare rapide ed efficaci misure per rispondere all’emergenza pandemica. Il documento è stato redatto grazie alle informazioni fornite dai Paesi membri dell’Organismo Intergovernativo, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite, in relazione ai primi riscontri e alle prime iniziative prese per affrontare il contesto emergenziale.

La pubblicazione descrive le principali minacce e rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che la situazione di criticità ha fatto emergere; infatti le misure restrittive di contenimento (lockdown)[4] hanno consentito alle organizzazioni criminali di trovare terreno fertile per la commissione di reati in diversi settori.

Nello specifico, si riscontra un significativo aumento delle frodi in genere e, nello specifico:

  • la contraffazione di forniture mediche, dispositivi di protezione individuale e prodotti farmaceutici prevalentemente tramite il commercio online;
  • alcuni membri del GAFI hanno evidenziato un aumento delle truffe connesse alla falsa raccolta di fondi da parte di sedicenti Enti di beneficienza che richiedono donazioni per combattere il Covid-19 utilizzando canali di pagamento elettronici;
  • si segnalano anche truffe nel settore degli investimenti finanziari in società che apparentemente avrebbero scoperto delle cure per combattere il virus.

Altro settore interessato da un incremento di attività criminali è quello connesso al cybercrime. In particolare attacchi informatici di phishing che utilizzano false email per inserire malware sui dispositivi informatici, ovvero per ottenere i dati bancari di privati o aziende. Sono stati rilevati numerosi attacchi ransomware che, sfruttando falsi siti web e applicazioni apparentemente collegati al Covid-19, consentono di bloccare l’accesso ai dispositivi delle vittime al fine di ottenere il pagamento di un “riscatto”.

La guida, inoltre, evidenzia diverse criticità dovute alla distrazione dei fondi di stimolo che molti Governi stanno erogando a cittadini e imprese; infatti si segnalano diversi episodi di tentativi di attingere fraudolentemente ad erogazioni pubbliche utilizzando false identità. Inoltre viene segnalato il rischio che misure di stimolo che prevedono l’erogazione di prestiti agevolati potrebbero essere utilizzate come veicolo di riciclaggio di proventi illeciti a disposizione di organizzazioni criminali. Altro rischio è quello di possibili condotte corruttive di funzionari pubblici infedeli, soprattutto in relazione ad affidamenti connessi all’acquisto di forniture mediche collegate all’emergenza Covid-19 e conseguenti rischi di riciclaggio. Fattore di potenziale vulnerabilità può riscontarsi anche dalla situazione di recessione economica che favorirebbe la contaminazione del sistema economico finanziario con proventi illeciti utilizzati per acquisto di immobili o aziende in difficoltà.

Alcuni membri del GAFI sottolineano come l’evasione fiscale e reati connessi potrebbero subire un incremento proprio a causa delle difficoltà economiche dovute ad una prolungata recessione. Questa sarebbe anche una conseguenza dell’aumento delle transazioni fisiche in contanti dovute anche alla richiesta di liquidazione di portafogli titoli derivante dalle oscillazioni dei loro valori. Naturalmente la maggiore circolazione di “banconote” sarà un sicuro veicolo per “mascherare” attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il FATF pone risalto su un incremento dei rischi associati all’utilizzo di valute virtuali e, in tale prospettiva, evidenzia come siano già stati riscontrati diversi episodi illeciti che hanno visto l’utilizzo di virtual assets utilizzati per riciclare proventi ottenuti dalla vendita di falsi medicinali per curare il Covid-19. Infine l’aumento della volatilità finanziaria ed economica associata alle incertezze causate dalla pandemia ha fatto riscontrare la crescita di frodi sugli investimenti nei mercati finanziari con un potenziale innalzamento del rischio di insider trading, dovuto ad ingenti oscillazioni del valore dei titoli soprattutto collegati a società che producono medicinali ovvero dispositivi di protezione personale.

La pubblicazione del FATF passa poi in rassegna l’impatto che il Covid-19 sta avendo sull’organizzazione delle strutture pubbliche e private nel settore AML/CFT sulla base dei dati forniti dai diversi Stati membri:

  • tendenzialmente le attività di supervisione-ispezione sono state sospese ovvero concentrate, operando da remoto, solo per quei settori ritenuti a maggior rischio. Comunque è stato richiesto ai soggetti obbligati di proseguire nella trasmissione delle informazioni richieste alle Autorità di controllo antiriciclaggio;
  • a causa della ricollocazione di una parte del personale per rispondere all’attuale emergenza, in alcuni Paesi si riscontra una sospensione delle nuove iniziative legislative e decisionali in materia AML/CFT;
  • non si registrano sostanziali ritardi da parte delle entità obbligate per quanto attiene alla trasmissione di segnalazioni per operazioni sospette e molte Autorità di controllo hanno emanato apposite istruzioni per incrementare la collaborazione attiva con le singole UIF nazionali proprio in materia di attività illecite collegate al Covid-19[5]. Inoltre le UIF dei Paesi membri hanno comunicato di mantenere la piena operatività incrementando il lavoro del personale da remoto;
  • si segnalano possibili criticità in ambito di cooperazione internazionale, anche giudiziaria, dovuta alla limitazione o alla sospensione degli spostamenti fisici, ovvero, per alcuni Stati, alla necessità di riallocare il personale delle Autorità di controllo per rispondere all’emergenza in atto;
  • ultimo fattore di rischio sussiste per il settore privato a causa delle difficoltà che le banche stanno affrontando con la limitazione dei servizi forniti e ridistribuzione del personale che potrebbero influenzare l’attività di corretta Customer Due Diligence sui clienti e sulle operazioni in materia AML/CFT.

Il documento del GAFI, dopo aver affrontato le nuove minacce e i loro potenziali impatti sui sistemi AML/CFT dovuti all’emergenza sanitaria, prende in esame possibili interventi per ridefinire i presidi antiriciclaggio e stimolarne la resilienza di tutti i soggetti interessati pubblici e privati. In particolare viene auspicata una maggiore attività di coordinamento a livello nazionale per valutare l’impatto del Covid-19 e, quindi, sviluppare idonee collaborazioni per identificare e monitorare i nuovi rischi per garantire la definizione delle priorità delle misure antiriciclaggio nell’affrontare e contrastare possibili attività illecite favorite dalla fase pandemica.

Il FATF sollecita i Paesi membri a rafforzare in modo proattivo la collaborazione con il settore privato per ridurre al minimo l’impatto potenziale di eventuali difficoltà nell’applicazione delle misure AML/CFT. Inoltre viene ribadita la centralità dell’approccio basato sul rischio nella Customer Due Diligence per mitigare i rischi del riciclaggio e finanziamento al terrorismo nonché auspicata l’applicazione di misure di adeguata verifica semplificata per facilitare l’erogazione di fondi pubblici a privati e imprese in difficoltà. In aggiunta, si richiede di valutare, in questa fase di lockdown, la possibilità di “posticipare” l’acquisizione delle informazioni relative alla clientela nell’ambito della procedura Know Your Customer (KYC), considerando l’applicazione di “verifica ritardata” per i nuovi rapporti commerciali accettando copie digitali dei documenti come misura provvisoria e ricevere gli originali in una fase successiva[6]. Sempre in relazione alla Customer Due Diligence è incoraggiato l’uso dell’identità digitale per l’identificazione della clientela ed il monitoraggio delle transazioni finanziarie facendo ricorso a sistemi di ID Digitali affidabili, così come disciplinati dall’apposita Guida emanata dal GAFI il 6 marzo 2020[7]. Ciò anche per incoraggiare il pieno utilizzo di canali elettronici e digitali al fine di proseguire nell’erogazione dei servizi di pagamento e trasferimento di denaro mantenendo il distanziamento sociale.

Il GAFI illustra come le Autorità competenti dei Paesi membri stiano lavorando per attuare un più approfondito monitoraggio di nuovi profili di criminalità correlati al Covid-19 anche introducendo nuovi fattori di rischio per l’analisi e la redazione delle segnalazioni per operazioni finanziarie sospette basate su nuovi standards emanati dalle UIF nazionali. Nel contesto dei requisiti AML/CFT collegati alle misure di aiuto economico che gli Stati stanno erogando, il GAFI concorda con l’orientamento delle diverse Autorità nazionali che hanno approvato, per alcune casistiche, misure semplificate di Customer Due Diligence per le transazioni nell’ambito di programmi di assistenza governativa in cui viene valutata la presenza di un basso rischio di condotte illecite. A fattor comune si sollecita un implemento dei processi e dei controlli per prevenire l’uso improprio dei pacchetti di assistenza anche sulla base della portata degli aiuti, al fine di evitare tra l’altro che i fondi vengano dirottati per altri scopi (corruzione o riciclaggio).

Infine il GAFI sollecita le Autorità di vigilanza e le UIF a continuare a monitorare l’impatto e l’evoluzione della situazione connessa al Covid-19, anche perché una prolungata interruzione dell’attività economica potrebbe determinare gravi vulnerabilità sugli assetti AML/CFT.

Il documento pubblicato il 4 maggio 2020 si conclude con un elenco dettagliato delle dichiarazioni e delle linee guida emanate dalle Autorità dei Paesi membri del FATF in risposta al Covid-19.

 


[1] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html.

[2] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/mer-postponement-covid-19.html.

[3] http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf.

[4] Le principali conseguenze alle misure di garanzia della salute pubblica adottate dai vari Paesi possono essere così generalizzate:

  • Governi, aziende e privati si rivolgono sempre più ai sistemi online per consentire il lavoro a distanza;
  • le aziende classificate come non essenziali hanno chiuso fisicamente. Sia le attività essenziali che quelle non essenziali stanno registrando un aumento delle vendite online;
  • la pandemia di COVID-19 ha generato una significativa domanda di forniture mediche, come dispositivi di protezione individuale, ventilatori e medicinali e vi è una carenza globale di tali beni a causa della forte domanda;
  • le banche e gli istituti finanziari restano in funzione con alcuni che offrono servizi più limitati;
  • la chiusura di molte imprese a causa di misure di “lockdown” e di altre restrizioni al commercio e ai viaggi sta portando ad un incremento della disoccupazione, alla perdita di entrate pubbliche e a una recessione economica generale che avrà un impatto nel prossimo futuro;
  • le risorse dei Governi sono state ridistribuite per rispondere al COVID-19.

[5] In Italia il 10 aprile 2020 Banca d’Italia ha emesso una apposita comunicazione diretta alle banche e intermediari finanziari in cui raccomanda l’attuazione dei presidi antiriciclaggio richiamando potenziali rischi ML/FT (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf).

In data 16 aprile 2020 la UIF ha emanato una comunicazione sulla “prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” con cui ha evidenziato le aree di rischio e gli indicatori per la rilevazione di operazioni sospette nel contesto dell’emergenza, sensibilizzando la necessità per i soggetti obbligati di rilevare tempestivamente operazioni sospette e di segnalarle (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf).

[6] Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – “Decreto Liquidità”, all’art. 4 introduce la possibilità di stipulare contratti bancari via email derogando in via provvisoria una parte della normativa vigente proprio in riferimento alla consegna formale dei documenti sottoscritti dal cliente. L’articolo cita testualmente: “Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.”

[7] http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Guidance-on-Digital-Identity.pdf.

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