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Attualità

Prime indicazioni operative sull’opzione della nuova disciplina Branch Exemption. Bozza di Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

29 Febbraio 2016

Elio Andrea Palmitessa

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione; cfr. contenuti correlati) viene introdotto nel nostro ordinamento (con decorrenza 7 ottobre 2015) un regime opzionale (c.d. branch exemption) per l’esclusione, dal reddito imponibile dell’impresa residente (casa madre), degli utili e delle perdite attribuibili alla stabile organizzazione estera (S.O.).

La disciplina della branch exemption, prevista nell’ambito del nuovo art. 168-ter del Dpr 917/1986 (Tuir), offre lo spunto per una breve disamina di un regime che, se da un lato rafforza il principio di territorialità di una stabile organizzazione in deroga al principio di worldwide taxation, dall’altro impone il rispetto di alcuni requisiti per poterne beneficiare. L’adesione a tale regime, infatti, deve avvenire tenendo conto che:

  • l’opzione deve riguardare tutte le stabili organizzazioni all’estero dell’impresa residente (all-in, all-out);
  • l’opzione è irrevocabile (salvo specifiche situazioni che analizzeremo più avanti);
  • l’opzione deve essere esercitata contestualmente all’apertura di una stabile organizzazione, ovvero, se questa è già esistente, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. In entrambi i casi, la decorrenza della nuova disciplina è immediata, dal periodo d’imposta in cui avviene il suo esercizio.

Con il documento denominato bozza di Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato lo scorso 25 febbraio (cfr. contenuti correlati), l’Agenzia delle Entrate ha voluto condividere con il pubblico, gli operatori del settore ed i professionisti, una prima bozza di un documento che affronta un tema complesso e di non facile lettura, anche alla luce delle molteplici casistiche riscontrabili nella quotidiana pratica professionale.

Innanzitutto, la prima indicazione che viene fornita nella bozza di Provvedimento è quella riguardante i motivi che possono comportare una cessazione dell’opzione, tenuto conto che il regime è, di per sé, irrevocabile. Gli scenari analizzati dal documento fanno riferimento ad un termine anticipato della branch exemption conseguentemente ad una chiusura operativa di tutte le stabili organizzazioni all’estero, ovvero, nell’ipotesi di operazioni straordinarie con le quali l’avente causa, nel caso di S.O. precedentemente costituita presso il dante causa, non eserciti l’opzione per il rinnovo dell’esenzione degli utili e delle perdite del soggetto localizzato in un altro Paese. In tal caso, specifica la bozza di Provvedimento, la S.O. si considera realizzata ai valori normali previsti dalla disciplina fiscale (si rimanda, a tal proposito, all’art. 12 del Decreto Internazionalizzazione, rubricato “Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato” e istitutivo dell’art. 166-bis Tuir).

Quest’ultima disciplina trova applicazione solo nel caso di operazioni straordinarie effettuate oltre il quinto anno successivo a quello di esercizio dell’opzione (disposizione antielusiva). Infatti, entro tale termine, le attività e passività della S.O., così come valorizzate in capo al dante causa, si intendono automaticamente attribuite all’avente causa. La norma, infatti, vuole evitare che il meccanismo di recapture delle perdite venga indebitamente aggirato con l’attribuzione di una S.O. potenziale branch exemption (e con perdite pregresse) ad un’altra impresa del gruppo (per evitare l’operazione di sterilizzazione), ovvero con il trasferimento di un S.O. già branch exemption (e con perdite pregresse) ad un’altra impresa del gruppo (per le stesse ragioni di cui sopra).

Ampio risalto viene poi fornito al meccanismo del recapture di taluni effetti positivi generati dalla S.O. nel quinquennio antecedente all’esercizio dell’opzione (nell’ambito del look-through approach). Nel merito, la bozza di Provvedimento analizza le situazioni riconducibili al rientro delle perdite fiscali nette pregresseprodotte dalla S.O. (assorbite per trasparenza dalla residente), e all’utilizzo di quelle attività e passività attribuite (a titolo di incrementi del fondo di dotazione iniziale della S.O.) dalla casa madre e che, nel corso del tempo, hanno generato ammortamenti, svalutazioni o accantonamenti dedotti fiscalmente dall’impresa residente.

A tale proposito, il documento annota che se, nel periodo di osservazione, la S.O. ha generato redditi fiscali negativi che, per trasparenza, sono confluiti nel conto economico dell’impresa residente, si rende necessario procedere ad una sterilizzazione ex-post di tali effetti. Pertanto, in deroga alla norma che esclude gli utili realizzati dalla S.O. dalla base imponibile della casa madre, si intendono attribuire “i redditi imponibili realizzati dalla medesima branch (…) in capo alla casa-madre italiana sino al totale riassorbimento delle medesime perdite”.

Il meccanismo sopra evidenziato produce effetti anche in caso di Consolidato fiscale. Di fatto, l’impresa residente si troverà a dover procedere con l’operazione di sterilizzazione delle perdite fiscali riattribuite dal gruppo, in quanto prodotte, nel quinquennio precedente, dalla branch. Dobbiamo dire che quest’ultimo aspetto richiederebbe un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Fra i dubbi ancora aperti, ad esempio, non vengono fornite indicazioni sulle modalità operative di riattribuzione ed utilizzo delle perdite fiscali pregresse della S.O. nel caso in cui solo una parte del quinquennio precedente all’esercizio dell’opzione di branch exemption sia stato interessato dal regime del Consolidato fiscale. In tale situazione, sulla base dell’attuale tenore letterale della bozza di Provvedimento, non è chiaro quali siano i criteri con i quali la casa madre dovrebbe procedere ad un rientro delle posizioni pregresse, distinguendo tra perdite generate ante e post adesione al Consolidato fiscale.

Analogamente, le regole proprie del meccanismo del recapture delle perdite vengono estese anche al caso in cui, nel periodo di osservazione, la casa madre abbia trasferito alla stabile organizzazione degli assets, che abbiano prodotto componenti negativi di reddito dedotti dall’impresa residente, ovvero beni di cui all’art. 85 Tuir. Anche in questo caso la norma prevede un rientro (sterilizzazione) dei benefici attesi dalla residente nel periodo di osservazione. A regime, inoltre, il trasferimento alla S.O. di assets, sarà oggetto di plusvalenza o minusvalenza determinata con i criteri di cui all’art. 152 Tuir (che, normalmente, regola i rapporti di una branch italiana con la casa madre estera).

La bozza di Provvedimento prevede inoltre, in capo alla residente, alcuni obblighi dichiarativi. Nel merito, pur in costanza di esclusione del reddito della S.O. dalla sua base imponibile, la casa madre dovrà procedere, annualmente, ad un ricalcolo virtuale del reddito esente (sulla base dei criteri indicati nell’art. 152 Tuir). Tale reddito, che, ribadiamo, è figurativo, sarà riportato in un apposito riquadro della dichiarazione dei redditi (a partire, stante l’esercizio dell’opzione nel periodo d’imposta 2016, dal Modello Unico 2017).

Altri aspetti affrontati dall’Agenzia delle Entrate. Prima di tutto viene confermato che le operazioni intercorse tra la casa madre e la S.O. rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina del Transfer Pricing (art. 110, comma 7 Tuir). In altre parole, si rendono applicabili gli oneri documentali ordinariamente previsti nell’ambito del Transfer Pricing (Masterfile, ovvero Documentazione Nazionale), dando così sostanza e concretezza alla nuova stabile organizzazione quale separate entity della casa madre.

Regole peculiari sono previste per la determinazione del reddito delle branch esenti rientranti, al ricorrere delle condizioni, nella disciplina CFC (dal comma 4 dell’art. 167 Tuir, si assume un livello nominale di tassazione nel paese di localizzazione della stabile organizzazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia). Analogamente, troveranno piena applicazione le indicazioni previste dalla legge. Dunque, ove non sussistano le condizioni per una disapplicazione della norma in commento sulla base delle esimenti di cui ai commi 5, 5-bis e 8-ter, il reddito della S.O. sarà ripreso a tassazione separata dalla casa madre, con le regole proprie del comma 6 del citato art. 167 Tuir. Allo stesso modo, in caso di distribuzione ai soci dell’impresa residente di utili provenienti dalle stabili organizzazioni CFC, questi concorreranno alla formazione integrale del reddito imponibile dei soci stessi. Permane, in ogni caso, il riconoscimento di un credito d’imposta correlato alle imposte assolte all’estero dalla medesima S.O. su quei redditi.

Scorrendo la bozza di Provvedimento annotiamo un’apertura del meccanismo del recapture alla disciplina dell’ACE. Analogamente a quanto visto in precedenza, sulla sterilizzazione delle perdite fiscali nette pregresse attribuite dalla branch e sui maggiori benefici derivanti dagli assets allocati nel periodo di osservazione, anche le variazioni di capitale (incrementi, decrementi e variazioni subite dal fondo di dotazione iniziale) attribuibili alla S.O., e intervenute nel calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio, dovranno essere oggetto di rientro virtuale. Al momento, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito con quali modalità debba avvenire questo recupero, atteso comunque che l’applicazione di questo stesso meccanismo sugli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pregressi (come visto in precedenza) avviene già con contropartita gli incrementi e decrementi sul fondo di dotazione iniziale della branch.

Sono, infine, previste specifiche disposizioni per quanto concerne il contrasto al fenomeno della doppia deduzione / doppia esenzione, onde evitare l’erosione di base imponibile sulla residente in Italia. Con riferimento al primo aspetto, il documento dell’Agenzia delle Entrate prevede che, laddove lo stato di localizzazione della S.O. non ravvisi l’esistenza sul suo territorio della branch (in quanto, ad esempio, non incontra i requisiti minimi in termini di fissità o permanenza temporale sul quel territorio), si renderà necessaria una disapplicazione ex tunc della branch exemption. In tale modo, infatti, si agevolerebbe un rientro del reddito esente nel perimetro di tassazione della residente.

Di converso, laddove il paese di localizzazione della S.O. riconosca l’effettiva presenza della branch, ma la casa madre abbia indebitamente inteso ricomprendere le perdite fiscali della S.O. ai fini del calcolo della propria base imponibile (vale a dire, come se non l’opzione non fosse mai stata esercitata), ci sarebbe un’automatica inclusione ex tunc della S.O. nel regime di esenzione.

Si ricorda, infine, che entro il 31 marzo 2016 sarà possibile inviare suggerimenti, commenti e osservazioni sulla bozza di Provvedimento, utilizzando la casella di posta elettronica branchexemption@agenziaentrate.it.

Di cosa si parla in questo articolo
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