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Attualità

Primi spunti sui chiarimenti Banca d’Italia alle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

17 Settembre 2015

Roberto Ferretti e Donato Varani

Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 14 settembre la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet una Nota con la quale ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che hanno dato attuazione alla riforma del Titolo V del TUB introdotta dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) (cfr. contenuti correlati).

La Nota in questione va ad aggiungersi alla sopra citata Circolare 288, al d.m. 2 aprile 2015, n. 53, che l’ha preceduta e ai documenti illustrativi della riforma in precedenza emanati dalla Banca d’Italia e, più precisamente:

  • all’Atto di emanazione della Circolare 288;
  • alla Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all’albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario del 26 maggio 2015;
  • alla tabella Tempistica per l’iscrizione al nuovo albo unico anch’essa pubblicata il 26 maggio 2015;
  • alla “comunicazione al sistema” dal titolo Riforma del Titolo V TUB. Adempimenti per gli operatori del 12 giugno 2015.

La Nota riporta, suddivise per argomento, le risposte dell’Autorità di vigilanza ai numerosi quesiti posti dagli operatori nel periodo che ha seguito la pubblicazione della Circolare 288 (avvenuta il 12 maggio 2015) e che si sono concentrati sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti preliminare all’iscrizione degli intermediari nel nuovo “albo unico” di cui all’art. 106 TUB e sulla documentazione che deve accompagnare la relativa istanza.

Il documento riveste una particolare importanza anche perché giunge a breve distanza dalla scadenza del termine entro il quale gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell’elenco speciale di cui al previgente art. 107 TUB dovranno presentare l’istanza di cui si è detto, che scadrà l’11 ottobre prossimo.

Data la pluralità di argomenti toccati dalla Nota, non è possibile in questa sede richiamarli tutti. Ci si limiterà, pertanto, ad esaminare quelli maggiormente rilevanti.

1. Chiarimenti relativi alle condizioni per l’autorizzazione

1.1. Requisiti dei partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell’elenco speciale

Rispondendo al quesito se i requisiti dei partecipanti al capitale di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale debbano essere comprovati in occasione della presentazione dell’stanza di autorizzazione, la Nota conferma tale onere (v. il par. 1 a pag. 2). Lo fa partendo dalla premessa che l’estensione agli intermediari finanziari, a norma dell’art. 110 TUB, del regime autorizzativo dell’acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche previsto dall’art 19 TUB costituisce una novità rispetto alla disciplina precedentemente applicabile agli stessi (cfr. il previgente art. 108 TUB).

Conseguentemente, secondo la Banca d’Italia, la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 19 TUB è “obbligatoria anche per i partecipanti al capitale degli intermediari finanziari attualmente iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 ‘vecchio TUB’ che non abbiano modificato la propria partecipazione rispetto alla situazione esistente prima della presentazione della domanda di iscrizione al nuovo albo, per espressa previsione dell’art. 10, comma 4, lett. b) del d.lgs. 141/2010”.

Con riferimento a questo chiarimento, si deve osservare che esso va coordinato con quanto in precedenza affermato dalla medesima Banca d’Italia nella comunicazione del 12 giugno 2015 sopra richiamata.

In quella sede, infatti, l’Autorità di vigilanza aveva richiesto agli intermediari non appartenenti a gruppi bancari di produrre, in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione, la documentazione atta a comprovare i requisiti di qualità (cioè, di onorabilità, correttezza e competenza professionale) e solidità finanziaria dei partecipanti al capitale (v. i parr. 4.2.2 e 4.2.3), mentre non aveva formulato tale richiesta nei confronti degli intermediari appartenenti a gruppi bancari (iscritti sia nell’elenco speciale, sia in quello generale; v. il par. 4.2.1 della comunicazione), se non con riferimento ai soci di minoranza detentori di partecipazioni qualificate.

La ragione di questa differenza può essere rinvenuta nella circostanza che le banche e le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari sono già soggette alla disciplina di cui agli artt. 19 e 25 TUB (le seconde,in virtù del richiamo previsto dall’art. 63 del medesimo Testo Unico) e, pertanto, in relazione alle stesse si possono ritenere già accertati i requisiti di cui si detto sopra.

Resta ovviamente fermo che anche gli intermediari appartenenti a gruppi bancari devono dimostrare la sussistenza dei requisiti in questione al momento della presentazione della domanda in tutti i casi nei quali siano intervenute modificazioni nel loro assetto partecipativo rilevanti ai fini del citato art. 19 TUB.

Sempre a proposito dei requisiti dei partecipanti al capitale, la Nota in commento precisa (al par. 3 di pag. 3) che un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale che intenda iscriversi nell’albo unico non è tenuto a comprovare la sussistenza del requisito di onorabilità (cioè, come visto sopra, di uno dei requisiti di cui all’art. 19 TUB) in capo ai soci significativi, in virtù dell’esenzione prevista dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, par. 6.1, della Circolare 288. Evidenzia infatti la medesima Nota che, ai sensi del n. 3 di tale paragrafo 6.1, “non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che detenga una partecipazione qualificata in soggetti – italiani e comunitari – sottoposti a requisiti analoghi a quelli previsti dalle disposizioni della Circolare n. 288 […], tra i quali rientrano anche gli intermediari finanziari”.

Il chiarimento in questione desta qualche perplessità, quantomeno così come è formulato, perché non pare perfettamente allineato con quanto affermato dalla sopra ricordata comunicazione del 12 giugno 2015 con riferimento agli intermediari non appartenenti a gruppi bancari, là dove richiede a tali intermediari di allegare all’istanza, la documentazione atta a comprovare tutti i requisiti di cui all’art. 19 TUB, ivi compresi quelli di onorabilità.

Inoltre, il chiarimento in questione sembra introdurre un’eccezione,tanto generalizzata quanto poco coordinata, con quello di cui si detto sopra, che invece ribadisce l’onere per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale non appartenenti a gruppi bancari di comprovare la sussistenza in capo ai propri soci rilevanti di tutti i requisiti di cui all’art. 19 del TUB.

Infine, si deve ritenere che, quando il n. 3 del par. 6.1 citato nel chiarimento esenta dalla dimostrazione dei requisiti di onorabilità il soggetto che già detenga una partecipazione significativa in un intermediario finanziario, lo fa riferendosi ad un intermediario già iscritto nell’albo unico e, quindi, già soggetto a requisiti analoghi a quelli applicabili alle banche (cioè, agli artt. 19 e 25 TUB e non al previgente art. 108 TUB, applicabile – come già visto – agli intermediari fino al momento dell’iscrizione in tale albo).

Quest’ultima discrasia, tuttavia, pare più formale che sostanziale, atteso che, fino all’attuazione del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72,di recepimento della direttiva 2013/36/UE (meglio nota come CRD IV), i requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale delle banche continueranno ad essere quelli indicati nel previgente art. 25 TUB e nel d.m. 18 marzo 1998, n. 144, e tali requisiti sono sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per gli intermediari finanziari dal previgente art. 108 TUB e dal d.m. 30 dicembre 1998, n. 517. Proprio alla luce di sostanziale identità dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale di banche e finanziarie,però, non è agevole comprendere la ragione per la quale l’esenzione in parola non sia stata estesa agli intermediari iscritti nell’elenco generale, essendo essi sottoposti alla stessa disciplina applicabile a quelli iscritti nell’elenco speciale.

Non pare, invece, che possa applicarsi agli intermediari finanziari non ancora iscritti nell’albo unico l’esenzione dalla dimostrazione dei requisiti di correttezza dei soggetti che detengono partecipazioni di controllo negli intermediari stessi (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, par. 6.2, della Circolare 288), dato che questi non sono attualmente tenuti alla verifica di tali requisiti. Ciò è confermato dal fatto che la Nota cita (al par. 2 di pag. 2) l’esenzione in questione solo con riferimento alle banche italiane e comunitarie.

Da ultimo, si deve rilevare che la Nota richiede che le banche che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in intermediari finanziari, per poter godere delle esenzioni di cui ai parr. 6.1 e 6.2 sopra citati, debbano “trasmettere il verbale della seduta consiliare nel corso della quale è stata verificata l’assenza di variazioni rispetto alle ultime valutazioni di onorabilità e correttezza effettuate dall’autorità competente”. La previsione non è ripetuta dalla Nota con riferimento agli intermediari iscritti nell’elenco speciale che detengono partecipazioni significative in altri intermediari. In questo caso, infatti, la Nota afferma (nel par. 3 di pag. 3) che è sufficiente una semplice attestazione di mancanza di variazioni da parte del potenziale acquirente (o del socio significativo).

1.2. Requisiti degli esponenti aziendali degli intermediari iscritti nell’elenco speciale

La Nota precisa (nel par. 3 di pag. 6) che gli intermediari iscritti nell’elenco speciale sono esonerati dalla comprova dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all’art. 26 TUB, a condizione che non siano intervenute variazioni nella composizione degli organi dall’ultima verifica di tali requisiti effettuata a norma della Circolare 216/1999 (Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale).

Anche in questo caso, la deroga si spiega probabilmente per l’analogia tra la disciplina applicabile alle finanziarie non ancora iscritte nell’albo unico (cioè, il previgente art. 109 TUB ed il d.m. 30 dicembre 1998, n. 516) e quella che si applicherà agli intermediari iscritti nell’albo unico (cioè, il citato art. 26 TUB, nel testo anteriore al recepimento di CRD IV ad opera del d.lgs. n. 72/2015, e il d.m. 18 marzo 1998, n 161).

1.3. Programma di attività

La Nota in commento chiarisce che, ai fini della redazione della relazione previsionale sui profili tecnici e sull’adeguatezza patrimoniale che deve accompagnare il programma di attività allegato all’istanza di autorizzazione, gli intermediari operativi nell’esercizio in corso possano considerare tale esercizio quale il primo dei tre cui la relazione stessa deve riferirsi,a condizione che presentino l’istanza prima della chiusura dell’esercizio in questione.

Conseguentemente, al ricorrere di quest’ultima condizione temporale, la relazione potrà fare riferimento al triennio 2015-2017, anziché a quello 2016-2018, come si era inizialmente ipotizzato.

La Nota di chiarimenti precisa inoltre che anche gli intermediari iscritti nell’elenco speciale non appartenenti a gruppi bancari devono allegare all’istanza il programma di attività, con ciò sanando una probabile svista nella quale l’Autorità era incorsa redigendo la comunicazione del 12 giugno scorso,nella quale il programma di attività è menzionato solo con riferimento all’istanza degli intermediari appartenenti a gruppi bancari e, tramite il richiamo della Circolare 288,con riferimento a quella degli intermediari “106”.

Al contempo, la Banca d’Italia permette anche agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale non appartenenti a gruppi bancari di predisporre il programma nelle forme semplificate previste dalla comunicazione del giugno per quelli appartenenti a tali gruppi (cfr. il par. 4.2.1 della comunicazione).

2. Chiarimenti relativi alle attività esercitabili

Nel par. 1 di pag. 7, la Nota ribadisce opportunamente la facoltà degli intermediari finanziari di indicare nello statuto sociale le attività che essi intendono svolgere, sia pure nel rispetto dei vincoli prescritti dall’art. 106, commi 1 e 2, del TUB.

D’altro canto, prescrive che “in fase di iscrizione all’albo unico gli intermediari indic[hino] espressamente nel programma di attività quali fra quelle connesse e strumentali intendono svolgere”.

In merito a questa prescrizione, si osserva che non sembra opportuno “cristallizzare” nel programma di attività tutte le attività connesse e strumentali che l’intermediario intende svolgere, ivi comprese quelle che hanno (o potrebbero avere) impatti solo marginali sui conti economici e sugli assetti organizzativi degli intermediari, poiché, a tacer d’altro, qualunque variazione di tali attività comporrebbe un obbligo di aggiornamento del programma.

3. Chiarimenti in materia di governo societario

Altro punto d’interesse della Nota in commento attiene alle disposizioni in materia di poteri e di compiti degli organi sociali.

A questo riguardo, la Nota conferma l’interpretazione estensiva secondo la quale leprevisioni della Circolare 285(Disposizioni di vigilanza per le banche) in materia didelibere di urgenza del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, par. 2.2) sono applicabili anche agli intermediari finanziari pur in assenza di un espresso richiamo nella Circolare 288.

Conseguentemente, sarà consentito “al presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica di un intermediario finanziario assumere, su proposta vincolante dell’organo esecutivo e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell’organo presieduto, riferendo a quest’ultimo in occasione della prima riunione successiva”.

4. Chiarimenti in materia di esternalizzazione

La Nota conferma pure (a pag. 8) l’impossibilità per i confidi iscritti (o che hanno l’intenzione di iscriversi) nell’albo unico di esternalizzare funzioni aziendali di controllo alle Federazioni di categoria, come invece previsto per quelle delle banche di credito cooperativo dalla Circolare 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche; v. Titolo V, Capitolo 7, Sezione IV, par. 2, nota 1 di pag. 30).

D’altro canto, la Nota ribadisce la previsione della Circolare 288 che permette agli intermediari finanziari (e, quindi, anche ai confidi) di esternalizzare le funzioni di compliance e internal audit a soggetti diversi da altri intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie e società di revisione, ove siano rispettate le condizioni previste dalla normativa, volte ad assicurare un adeguato livello di professionalità del potenziale outsourcer (cfr. il Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, nota 1 di pag. III.1.22 della medesima Circolare 288).

Sempre con riferimento all’esternalizzazione, la Nota chiarisce (nel par. 4 di pag. 9) la natura ed il contenuto della relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni in materia di esternalizzazioni che dev’essere allegata all’istanza di iscrizione secondo quanto previsto dalla comunicazione del 12 giugno 2015.

Prima ancora, la Nota conferma che tale relazione deve accompagnare l’istanza solo nel caso in cui quest’ultima sia presentata da intermediari non appartenenti a gruppi bancari. Viceversa, la Nota non precisa se si deve trattare di intermediari iscritti nell’elenco speciale, ma questa conclusione è ricavabile dalla più volte richiamata comunicazione del 12 giugno 2015, la quale elenca la relazione di cui trattasi solo con riferimento a tali intermediari (cfr. il par. 4.2.2) e non anche a quelli iscritti nell’elenco generale. Questi, infatti, sono tenuti a presentare anche il programma di attività “non semplificato” e, quindi, completo della relazione sulla struttura organizzativa, nella quale dovranno dar conto dei contratti di esternalizzazione conclusi o che intendono concludere (cfr. il par. 4.2.3 della comunicazione del 12 giugno).

Quanto alla natura ed al contenuto della relazione di cui trattasi, la Nota chiarisce che essa non coincide con quella che la funzione di revisione interna è tenuta a redigere entro il 30 aprile di ogni anno in merito ai controlli eseguiti sulle funzioni operative importanti esternalizzate (cfr. la Circolare 288, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, par. 1). “La relazione da trasmettere in sede di iscrizione all’albo unico mira infatti a fornire all’autorità di vigilanza, in tale occasione, un’attestazione circa la conformità complessiva delle esternalizzazioni in essere rispetto alle previsioni della nuova normativa sotto i profili contrattuale e organizzativo”.

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