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Approfondimenti

Principali modifiche al Regolamento Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio

10 Gennaio 2017

Avv. Matteo Catenacci, Senior Associate, Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il 23 dicembre scorso la Banca d’Italia ha emanato un provvedimento (di seguito, il “Provvedimento”), recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato dalla stessa Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 (il “Regolamento”), motivate dall’esigenza di aggiornare e consolidare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa in materia nonché di recepire le recenti modifiche alla disciplina comunitaria e nazionale.

Il Provvedimento è stato emanato in conseguenza delle recenti modifiche al Testo Unico della Finanza (il “TUF”) intervenute, da ultimo, con il decreto legislativo n. 71/2016 di recepimento della direttiva 2014/91/UE in materia di funzioni di depositario, politiche retributive e sanzioni di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e dal decreto legge n. 18/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2016) recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese. Il Provvedimento tiene altresì conto delle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 438/2016 (il “Regolamento UCITS”), che integra la direttiva 2009/65/UE per quanto riguarda gli obblighi dei depositari.

Il presente scritto si propone di richiamare le principali novità contenute nel Provvedimento.

1. Modifiche al Titolo II del Regolamento – Società di gestione del risparmio

Nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle SGR [1], è stata integrata la previsione secondo cui le partecipazioni detenute, non detratte dal patrimonio di vigilanza, non possono eccedere il 50% del patrimonio di vigilanza medesimo. Nel nuovo regime, le SGR, in alternativa, potranno dedurre le partecipazioni in banche e società finanziarie anche se consolidate nei fondi propri del gruppo di appartenenza; tale scelta, di natura definitiva, dovrà essere comunicata alla Banca d’Italia.

È stato altresì introdotto l’obbligo per le SGR sotto soglia di detenere e/o investire la parte corrispondente al 20% dell’ammontare minimo del patrimonio di vigilanza in (i) depositi presso una banca autorizzata in Italia, (ii) in titoli di debito qualificati, (iii) in parti di OICR, inclusi quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario ovvero (iv) in parti di OICVM monetari, inclusi quelli gestiti [2].

2. Modifiche al Titolo V del Regolamento – Organismi di investimento collettivo del risparmio

Numerose le novità introdotte nel Titolo V del Regolamento, recante la disciplina relativa agli OICR.

Con riguardo al contenuto minimo delregolamento di gestione dei FIA immobiliari [3], è stato specificato che le SGR dovranno calcolare la leva finanziaria dei fondi secondo il metodo degli impegni, ai sensi di quanto previsto nell’art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 [4]. Le SGR dovranno modificare i regolamenti dei FIA entro il 28 febbraio 2017 (cfr. paragrafo 5 infra).

È stata integrata la disciplina relativa al compenso della SGR indicato nel regolamento di gestione, che dovrà essere composto, oltre che dalla provvigione di gestione, anche dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (cd. NAV), sia nel caso in cui sia svolto dall’SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi [5]. Al riguardo è stato modificato anche lo schema di cui all’Allegato IV.6.1 (Prospetti contabili dei fondi comuni di investimento aperti – OICVM e FIA aperti), in cui la “Relazione di gestione del fondo (sezione reddituale)” prevede ora appunto l’obbligo di indicare tra gli “oneri di gestione” anche il “costo del calcolo del valore della quota”. Le SGR dovranno modificare i regolamenti degli OICR entro il 28 febbraio 2017, mentre alla prima data di riferimento successiva al 30 giugno 2017 dovranno adeguare i prospetti contabili degli OICR al nuovo schema (cfr. paragrafo 5 infra).

Il Provvedimento ha introdotto nel Regolamento il nuovo Allegato V.1.2, contenente le modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della c.d. provvigione di incentivo [6]. È stata altresì modificata la modalità di calcolo di tale provvigione, che dovrà essere calcolata moltiplicando l’entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo – non più “nel giorno di calcolo” bensì “dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance” – e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance [7]. Le SGR dovranno adeguarsi alle disposizioni in materia di modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo non oltre il 1° gennaio 2018.

Con riguardo al procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi, è stato eliminato l’obbligo per la SGR di inviare alla Banca d’Italia il regolamento del fondo approvato in via generale, nonché le relative modifiche, anche in formato cartaceo, mantenendo quindi l’obbligo del solo formato elettronico[8]. In relazione alle modifiche regolamentari [9], è stato altresì introdotto l’obbligo per le SGR, nel caso di modifiche approvate in via generale, di illustrare alla Banca d’Italia gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione, qualora dette variazioni regolamentari influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, salvo si tratti di modifiche richieste da mutamenti normativi.

Nel caso di FIA che investono in crediti (cd. fondi di credito), il limite di concentrazione dell’investimento in crediti verso una stessa controparte passerà dall’attuale 10% del totale delle attività del fondo al 10% dell’importo maggiore tra il totale di tali attività ed il valore del patrimonio inclusivo degli impieghi dei sottoscrittori a effettuare il versamento a richiesta [10].

Nell’ambito dei criteri e modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio del fondo [11], è stata introdotta la previsione secondo cui la SGR potrà delegare l’incarico al depositario di un OICR a condizione che il depositario, oltre ad offrire adeguate garanzie professionali per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione, abbia separata, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai compiti di valutazione dei beni del fondo e i potenziali conflitti di interessi siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori.

3. Modifiche al Titolo VI – Operatività transfrontaliera

In attuazione dell’art. 46-ter, comma 5, del TUF, è stato introdotto il Cap. 5 relativo alla disciplina degli OICR di credito (FIA UE in Italia), in cui è regolata l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia, ivi incluse le specifiche condizioni (già contenute nell’art. 46-ter, comma 1, del TUF) e la procedura per la prestazione del servizio, nell’ambito della quale la Banca d’Italia può vietare al FIA UE di investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia qualora non ricorrano le condizioni richieste. La nuova disciplina regolamentare contiene altresì le disposizioni applicabili ai FIA UE in Italia, in tema di vigilanza informativa e di modifica delle informazioni comunicate: in particolare, il gestore sarà tenuto ad inviare il rendiconto del fondo alla Banca d’Italia entro 10 giorni dalla sua approvazione nonché a comunicare ogni modifica delle informazioni rese in sede di procedura di passaportazione, in merito alle quali la Banca d’Italia può avviare un procedimento d’ufficio di divieto per il FIA UE all’investimento in crediti in Italia.

4. Modifiche al Titolo VIII – Depositario di OICR e di fondi pensione

L’intera disciplina dettata dal Regolamento in materia di depositario di OICR e di fondi pensione è stata profondamente innovata dal Provvedimento, in conseguenza delle modifiche al TUF e dell’entrata in vigore del Regolamento UCITS.

Anzitutto, va evidenziato che l’eliminazione, nell’art. 48 del TUF, del compito per il depositario di provvedere esso stesso al calcolo del valore delle parti dell’OICR, ed in particolare la previsione di cui al comma 3-bis – secondo cui il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore [12], incluso il calcolo del valore delle parti dell’OICVM, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lettera k), del TUF [13], e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell’OICR – hanno comportato la necessità di sopprimere tutte le disposizioni contenute nel Regolamento (non soltanto quelle del Titolo VIII), riguardanti appunto l’incarico al depositario di provvedere al calcolo del NAV.

Nel Cap. 2, par. 2, è stato specificato che (i) le procedure per la scelta del depositario di OICVM, le condizioni per assicurare l’indipendenza di quest’ultimo, nonché le modalità per evitare i conflitti di interesse tra gestore e depositario saranno disciplinati al Capo 4 del Regolamento UCITS (tale disciplina si applica anche al depositario di FIA) [14] e che (ii) il contenuto del contratto di nomina del depositario sarà disciplinato, per gli OICVM, dall’art. 2 del Regolamento UCITS [15].

Nel Cap. 3, Sez. II, è stata eliminata la previsione secondo cui, con riferimento agli OICVM, i conti destinati a ricevere i pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all’atto della sottoscrizione delle quote del fondo e i conti di gestione debbano essere aperti esclusivamente presso il depositario, ad eccezione di quelli funzionali all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro. È stato quindi specificato che, ove la liquidità degli OICR non sia affidata al depositario, i conti di pagamento siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell’OICR, presso banche centrali o banche italiane, comunitarie o estere sottoposte a un regime di vigilanza equivalente [16]. È stato previsto che gli obblighi di monitoraggio della liquidità saranno disciplinati dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UCITS per i depositari di OICVM [17].

Nel Cap. 3, Sez. III, è stato specificato che le funzioni di custodia degli strumenti finanziari ivi previsti saranno disciplinate, con riguardo agli OICVM, dall’art. 13 del Regolamento UCITS, mentre le funzioni di verifica della proprietà da parte dei depositari su beni diversi da quelli che possono essere detenuti in custodia saranno disciplinate, per gli OICVM, dall’art. 14 del Regolamento UCITS [18]. È stato, inoltre, introdotto l’obbligo per il depositario di OICVM di fornire al gestore, almeno ogni 6 mesi, un inventario degli strumenti finanziari di cui ha la custodia e degli altri beni per i quali ha verificato la proprietà.

Nel Cap. 3, Sez. IV, è stato specificato che nello svolgimento degli obblighi di sorveglianza nonché delle funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi, alla valutazione delle parti di OICR, all’esecuzione delle istruzioni del gestore, al regolamento delle operazioni e alla distribuzione dei redditi dell’OICR, i depositari di OICVM si atterranno a quanto previsto dall’art. 11 e dagli artt. 3-8 del Regolamento UCITS [19].

Con riguardo alla disciplina relativa alla delega dal depositario a terzi delle funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell’OICR [20], è stata eliminata la disposizione secondo cui le attività di pertinenza di ciascun OICVM o di ciascun comparto di OICVM devono essere rubricate in conti separati intestati al depositario – con indicazione che si tratta di beni di terzi – tenuti separati da quelli relativi alle attività di proprietà del depositario medesimo. È stato altresì specificato che gli obblighi di diligenza nello svolgimento delle funzioni e di separazione delle attività custodite per i soggetti cui siano state delegate le funzioni di custodia di beni pertinenti a OICVM saranno disciplinati dagli artt. 15 e 16 per le attività pertinenti a OICVM [21]. Ed inoltre, il depositario dovrà adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo delegato (che sia situato nell’Unione europea o in un Paese terzo al di fuori dell’Unione europea), le attività dell’OICVM non siano destinate al soddisfacimento dei creditori del terzo delegato. Le misure necessarie che il depositario dovrà assumere sono disciplinate dall’art. 17 del Regolamento UCITS [22]. La medesima disciplina si applica anche ai depositari di FIA.

Nella disciplina sul riuso dei beni dell’OICR [23], sono state introdotte le condizioni al ricorrere delle quali le attività di pertinenza degli OICVM possono essere oggetto di riuso da parte dei depositari:

  • il consenso espresso in forma scritta dal gestore;
  • il riuso sia effettuato per conto dell’OICVM;
  • il depositario esegua le istruzioni della SGR o della SICAV che agisce a nome dell’OICVM;
  • il riuso sia a vantaggio dell’OICVM e nell’interesse dei titolari delle quote;
  • l’operazione sia garantita da collateral costituito da attività altamente liquide e di elevata qualità contrattualmente trasferite in proprietà all’OICVM. Il valore del collateral deve essere in ogni momento pari al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

Nel Cap. 4, Sez. II, relativo alla responsabilità del depositario in caso di perdita di uno strumento finanziario custodito, è stato specificato che la fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l’esonero di responsabilità del depositario di OICVM saranno disciplinate dagli artt. 18 e 19 del Regolamento UCITS.

Infine, in caso di delega delle funzioni di custodia, è stato previsto che, in caso di OICVM, la responsabilità del depositario non può essere esclusa o limitata ed eventuali contratti stipulati a tal fine sono nulli [24].

5. Modifiche al Titolo X – Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del Provvedimento sono entrate in vigore in data 5 gennaio 2017 [25].

Tuttavia, sono state introdotte specifiche disposizioni transitorie per l’adeguamento ad alcune disposizioni del Provvedimento:

  • 28 febbraio 2017 per l’adeguamento alle disposizioni aventi per oggetto:
    – l’obbligo di indicare nel regolamento degli OICR il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota [26];
    – l’obbligo di indicare nel regolamento dei FIA immobiliari il metodo degli impegni per il calcolo della leva finanziaria [27];
    – l’obbligo di adeguare le convenzioni in essere con il depositario al nuovo regime normativo [28];
  • 31 marzo 2017 per la comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob dell’avvenuto adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l’incarico di depositario degli OICR gestiti;
  • alla prima data di riferimento successiva al 30 giugno 2017 per l’adeguamento dei prospetti contabili degli OICR agli schemi di cui agli Allegati IV.6.1, IV.6.2 e IV6.3-bis;
  • 1° gennaio 2018 per l’adeguamento alle disposizioni in materia di modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo ([29]).

6. Modifiche agli Allegati

Con riguardo all’Allegato II.5.1(Patrimonio di vigilanza), ed in particolare del patrimonio di base (Tier 1), è stato specificato che l’avviamento e le immobilizzazioni immateriali devono essere dedotte al netto della fiscalità differita passiva [30].

È stata inserita una sezione ad hoc all’interno della Parte A (Governance) della relazione sulla struttura organizzativa, in cui i gestori diversi dai sotto soglia dovranno indicare le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione [31].

All’Allegato IV.6.1 (Prospetti contabili dei fondi comuni di investimento aperti – OICVM e FIA aperti), la Parte A.3 contenente la “Relazione di gestione del fondo (sezione reddituale)” è stata modificata: oltre all’obbligo di indicare il “costo del calcolo del valore della quota” tra gli “oneri di gestione” è ora imposto l’obbligo di indicare le “commissioni di collocamento” [32]. Conseguentemente, è stata modificata anche la Parte C della nota integrativa [33]. Nella Sez. IV.3 della nota integrativa relativa alle “remunerazioni”, è stato introdotto l’obbligo per tutti i gestori di OICR di fornire l’informativa sui seguenti elementi:

  • la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dall’OICVM o dal FIA;
  • la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività dell’OICVM o del FIA;
  • la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, allegato 2, par. 3;
  • la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all’OICVM o al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
  • informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell’art. 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

Anche negli Allegati IV.6.2 (Prospetti contabili dei FIA chiusi) e IV.6.3-bis) (Prospetti contabili delle società di investimento a capitale fisso – SICAF) è stato introdotto l’obbligo di indicare, rispettivamente nella Parte B2 contenente la “Relazione di gestione del fondo (sezione reddituale)” e nella Parte D2 contenente il “Bilancio della SICAF (conto economico)”, il “costo del calcolo del valore della quota/azione” tra gli “oneri di gestione”. Conseguentemente, sono state modificate anche le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa. Sempre nella nota informativa, nella sezione relativa alle “remunerazioni”, sono state previste le seguenti informazioni da fornire:

  • la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il carried interest corrisposto dal FIA;
  • la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione dell’attività del FIA;
  • a remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
  • la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
  • informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell’art. 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

L’Allegato IV.6.3 (Prospetti contabili delle società di investimento a capitale variabile – SICAV) è stato anch’esso modificato, con la previsione di indicare nella Parte C3 contenente il “Bilancio della SICAV (conto economico)” il “costo del calcolo del valore dell’azione” e le “commissioni di collocamento” tra gli “oneri di gestione”. Conseguentemente, è stata modificata anche la Parte C, Sez. V.I della nota integrativa. Nella Sez. V.3 della nota informativa, relativamente alle “remunerazioni”, sono state previste le seguenti informazioni da fornire:

  • la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposto dall’OICVM o dal FIA;
  • la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione dell’attività dell’OICVM o del FIA;
  • la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
  • la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all’OICVM o FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
  • informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

Infine, nell’Allegato V.1.1 (Schema di regolamento semplificato) sono state eliminate le previsioni di relative alla possibilità di attribuire al depositario il compito di provvedere al calcolo del valore della quota degli OICVM.

 

[1] Cap. II, Sez. II, par. 1.

[2] Cap. V, Sez. V, par. 2.

[3] Cap. I, Sez. II, par. 3.1.2.

[4] Analoga previsione è stata introdotta con riguardo ai FIA chiusi immobiliari non riservati a investitori professionali (Cap. III, Sez. V, par. 6.2.1, nota 51) e con riguardo ai FIA riservati che investono in crediti (Cap. III, Sez. VI, par. 1, nota 54).

[5] Cap. I, Sez. II, par. 3.3.1.1.

[6] Per tale intendendosi la forma di compenso legata al rendimento realizzato dalle quote del fondo.

[7] Cap. I, Sez. II, par. 3.3.1.1.

[8] Cap. II, Sez. II e III.

[9] Cap. II, Sez. III, par. 3.

[10] Cap. III, Sez. VI, par. 1.

[11] Cap. VI, Sez. II, par. 1.3.

[12] Oltre a quelle previste dal comma 3 dell’art. 48, di:

a) accertare la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR;

b) accertare la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR;

c) accertare che nelle operazioni relative all’OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;

d) eseguire le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

e) monitorare i flussi di liquidità dell’OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

[13] Contenuta nel Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

[14] Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UCITS:

a) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e al tempo stesso nell'organo di amministrazione del depositario;

b) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e fare parte al tempo stesso del personale del depositario;

c) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione del depositario e fare parte al tempo stesso del personale della società di gestione o della società di investimento;

d) se l'organo di amministrazione della società di gestione non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno della società, l'organo della società incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza o del personale del depositario;

e) se l'organo di amministrazione del depositario non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno del depositario, l'organo del depositario incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione della società di gestione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione o della società di investimento oppure del personale della società di gestione o della società di investimento.

L’art. 22 del Regolamento UCITS prevede che, ai fini della scelta e della nomina del depositario la società di gestione o la società di investimento predispone una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento che nomina un depositario con cui ha un legame o un legame di gruppo conserva prove documentali delle valutazioni effettuate.

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento UCITS, la società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo predispongono politiche e procedure per:

a) individuare tutti i conflitti d'interessi derivanti da tale legame;

b) adottare tutte le misure ragionevoli atte a evitare detti conflitti d'interessi.

Se il conflitto d'interessi di cui al primo comma si rivela inevitabile, la società di gestione o la società di investimento e il depositario lo gestiscono, monitorano e divulgano in modo da scongiurare effetti negativi sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.

L’art. 24 del Regolamento UCITS disciplina il caso in cui la società di gestione o la società di investimento e il depositario siano uniti da un legame o da un legame di gruppo. In tal caso, provvedono a che:

a) se l'organo di amministrazione della società di gestione e l'organo di amministrazione del depositario esercitano anche le funzioni di sorveglianza all'interno della rispettiva impresa, siano indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo di amministrazione della società di gestione e nell'organo di amministrazione del depositario;

b) se l'organo di amministrazione della società di gestione e l'organo di amministrazione del depositario non esercitano le funzioni di sorveglianza all'interno della rispettiva impresa, siano indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione e nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza del depositario.

Ai fini di quanto sopra, i membri dell'organo di amministrazione della società di gestione, i membri dell'organo di amministrazione del depositario o i membri dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza in tali imprese sono considerati indipendenti se non sono membri dell'organo di amministrazione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza né fanno parte del personale di alcun'altra impresa unita a quella di appartenenza da un legame di gruppo e non sono legati alla società di gestione o alla società di investimento, al depositario o a qualsiasi altra impresa del gruppo da alcun rapporto professionale, familiare o di altro tipo dal quale discenda un conflitto d'interessi tale da influenzarne il giudizio.

[15] Il contenuto di tale norma risulta essere di fatto analogo a quello dell’art. 83 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 applicabile ai FIA.

[16] Si intendono le banche con sede in Canada, Giappone, Svizzera o USA.

[17] La disciplina contenuta negli artt. 85 e 86 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 resterà applicabile ai soli FIA.

[18] La disciplina contenuta negli artt. 89 e 90 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 resterà applicabile ai soli FIA.

[19] La disciplina contenuta negli artt. 87 e 92-97 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 resterà applicabile ai soli FIA.

[20] Cap. 3, Sez. V, par. 1.

[21] La disciplina contenuta negli artt. 98 e 99 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 resterà applicabile ai soli FIA.

[22] Il depositario si accerta che il terzo adotti le misure seguenti:

a) ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività degli OICVM clienti del depositario dalle attività proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute per il conto proprio del depositario e da quelle tenute per clienti del depositario diversi dagli OICVM, cui fa riferimento l'articolo 16, e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;

b) accertamento del fatto che siano soddisfatte, al momento in cui è concluso l'accordo di delega con il depositario e quindi su base continuativa per tutto il periodo coperto dalla delega, le condizioni in base alle quali la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili nel paese terzo interessato ammettono che le attività degli OICVM clienti del depositario siano separate e indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori, secondo quanto indicato alla lettera a);

c) informazione immediata del depositario qualora venga meno una delle condizioni di cui alla lettera b);

d) tenuta di registri e conti accurati e aggiornati delle attività degli OICVM, che consentano al depositario di stabilirne in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà;

e) trasmissione al depositario, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento, di una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;

f) informazione del depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta.

[23] Cap. 3, Sez. VI.

[24] Cap. 3, Sez. III.

[25] Giorno successivo a quello di pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 3 del 4 gennaio 2017).

[26] Tit. V, Cap. 1, Sez. II.

[27] Tit. V, Cap. 2, Sez. II.

[28] Tit. VIII.

[29] Tit. V, Cap. 1, Sez. II.

[30] Sez. II, par. 1.1, lett. b2), nota 4bis.

[31] Allegato IV.4.1.

[32] Si tratta della commissione che può essere imputata ai fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi), calcolata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, al ricorrere di determinate condizioni (Tit. V, Cap. I, Sez. II, par. 3.3.1).

[33] La Sez. IV.1 relativa ai “costi sostenuti nel periodo”.

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