1. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, sono state emanate le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[1], in materia di prezzi di trasferimento (cfr. contenuti correlati).
Il provvedimento segna un avvicinamento a quelle «migliori pratiche internazionali» menzionate nel riformato art. 110, comma 7, TUIR, e che possono rinvenirsi nelle indicazioni dell’OCSE: in particolare, nelle Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento (“Linee Guida OCSE”)[2] e nelle Azioni 8, 9 e 10 del progetto BEPS.
2. Il provvedimento mantiene l’impostazione dell’originario schema di decreto del 21 febbraio scorso, ma apporta alcune modifiche, che recepiscono i commenti ricevuti dai vari operatori di settore all’esito della consultazione pubblica.
Prime fra tutte, rilevano le modifiche alle definizioni, contenute nell’art. 2. Qui, il termine «persona», nella definizione di imprese associate, che poteva far pensare ad un ambiguo richiamo alla nozione di matrice convenzionale, è stato sostituito da «soggetto».
Inoltre, il concetto di partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale di un’impresa non è più limitato al possesso di una partecipazione (superiore al 50 per cento) «nel capitale» – non sempre sufficiente a garantire l’effettivo esercizio di un’influenza predominante; ma copre anche il possesso di partecipazioni con «diritti di voto» e «agli utili». Alternativamente, l’influenza dominante sulla gestione dell’impresa può essere verificata anche in presenza di determinati «vincoli azionari o contrattuali». Si è così inteso prescindere da rapporti di controllo meramente formali, privilegiando un controllo sostanziale, che rifletta la possibilità di esercitare un’influenza sull’impresa.
Altra modifica degna di nota è nell’art. 4, che disciplina i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Per dare maggior flessibilità nella scelta del metodo più appropriato alle circostanze del caso, qualora possa essere applicato con ugual grado di affidabilità sia un metodo tradizionale sia un metodo transazionale, si è deciso di preferire il primo e, in ogni caso, il metodo del confronto del prezzo (comparable uncontrolled price). Con tale modifica, che diverge da quanto previsto nella bozza di decreto (che dava priorità al metodo tradizionale rispetto al metodo transazionale), il Ministero si è conformato alle Linee Guida OCSE[3].
L’art. 6 definisce il concetto di “intervallo di valoriconformi al principio di libera concorrenza”. Si prevede che, qualora l’indicatore finanziario[4] di un’operazione controllata non rientri nell’intervallo di libera concorrenza, l’Amministrazione è legittimata rettificare il valore individuato dal contribuente, perché non conforme a quello che avrebbero praticato soggetti indipendenti in operazioni comparabili.
Il contribuente ha però facoltà di dimostrare che, nelle particolari circostanze del caso, il posizionamento dell’indicatore finanziario al di fuori dell’intervallo è obiettivamente motivato e rispetta il principio di libera concorrenza. Questo è peraltro conforme a quanto previsto nel paragrafo 3.61 delle Linee Guida OCSE.
Va infine menzionata la previsione, nell’art. 7, di un approccio semplificato per la valorizzazione di transazioni tra imprese associate aventi ad oggetto servizi a cd. “basso valore aggiunto”. Si tratta di prestazioni di servizi che: (i) hanno natura di supporto; (ii) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale; (iii) non richiedono l’uso (e non contribuiscono alla creazione) di beni immateriali unici e di valore; (iv) non comportano l’assunzione di un significativo rischio da parte del fornitore del servizio.
È stato previsto, che nel determinare il riaddebito di libera concorrenza per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto, il fornitore debba tenere conto dell’aggregazione della totalità dei costi, diretti e indiretti, sostenuti nel supportare l’attività delle entità del gruppo multinazionale, aggiungendo un mark-up pari al 5 per cento (sempre che vi sia adeguata documentazione di supporto)[5].
3. Sebbene il decreto segni un avvicinamento alla prassi internazionale in tema di transfer pricing, il quadro giuridico non è ancora completo. Si attendono infatti, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ulteriori chiarimenti di carattere applicativo, riguardanti, in particolare, la documentazione dei prezzi di trasferimento.
[1] Modificato dall’art. 59, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.
[2] OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris.
[3] OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris, par. 2.3.
[4] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), D.M. 14 maggio 2018, per indicatore finanziario si intendono: il prezzo, la percentuale di ripartizione di utili/perdite, nonché il rapporto tra il margine di profitto (loro o netto) e un’appropriata base di commisurazione.
[5] Cfr. art. 7, D.M. 14 maggio 2018, conforme alle indicazioni contenute in: OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris, par. 7.43 e ss.