La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

Principi contabili per emittenti di paesi terzi: modifiche ai criteri di equivalenza del regolamento (CE) n. 1569/2007

13 Aprile 2012

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 13 aprile 2012, il Regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, è stato sostituito il testo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 con quello di seguito riportato.

Articolo 4
Condizioni per l’accettazione dei principi contabili
di paesi terzi per un periodo limitato

1. Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 809/2004, fornire le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati in applicazione di tale regolamento per un periodo avente inizio dopo il 31 dicembre 2008 e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 nei seguenti casi:

a) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards al più tardi entro il 31 dicembre 2014 ed entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha stabilito un programma di convergenza che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2014;

ii) il programma di convergenza è effettivamente attuato senza ritardi e sono state allocate le risorse necessarie al suo completamento;

b) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico di adottare gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2014 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa applicazione entro tale data.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo viene adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

3. Quando la Commissione decide di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo a norma del paragrafo 1, verifica periodicamente se le condizioni di cui alla lettera a) o b) (a seconda dei casi) continuino ad essere soddisfatte, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono più soddisfatte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE che modifica la sua decisione di cui al paragrafo 1 rispetto a tali principi contabili.

5. Quando applica il presente articolo, la Commissione consulta innanzitutto l’Aesfem, a seconda dei casi, sul programma di convergenza o sui progressi in materia di adozione degli IFRS.»

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter