Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2021, il Regolamento (UE) 2021/1080 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9.
Il 14 maggio 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato varie modifiche minori al Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali. Tali modifiche forniscono ulteriori chiarimenti per un’applicazione più coerente dei principi o aggiornano i riferimenti.
Lo IASB ha inoltre pubblicato il 14 maggio 2020 il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020 nel contesto dell’ordinaria attività di miglioramento. I miglioramenti annuali mirano a razionalizzare e chiarire le norme esistenti. L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale. I miglioramenti annuali contengono modifiche allo IAS 41 Agricoltura, all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e all’IFRS 9 Strumenti finanziari.
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione ha concluso che le modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, allo IAS 41 Agricoltura, all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali e all’IFRS 9 Strumenti finanziari, soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, apportando le conseguenti modifiche.
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2022 o successivamente.