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Principi di attestazione dei piani di risanamento: l’aggiornamento al CCII

9 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato a distanza di quasi dieci anni dall’emanazione della prima versione, la versione 2024 dei Principi di attestazione dei piani di risanamento.

In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), il CNDCEC ha effettuato una completa rivisitazione della versione precedente dei principi, tendono conto sia delle nuove disposizioni di diretta applicazione, sia di altre recenti ipotesi di attestazione, esplicitando nuovi standards per il professionista di cui all’art. 2 lett. o) del CCII.

Come nella legge fallimentare, anche nel Codice della Crisi le previsioni contenute nei piani vengono validate tramite il lavoro di un professionista indipendente e qualificato, che deve attestare con assunzione di rilevanti responsabilità che i piani di risanamento in continuità o anche liquidatori siano coretti.

L’attività richiesta all’attestatore riguarda sia la base dei dati che deve essere veritiera, sia la fattibilità della riuscita del piano.

Inoltre, al professionista è richiesto di esprimere un complesso giudizio di convenienza rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale che si estrinseca, a volte, nell’attestazione che il trattamento proposto ai creditori non sia deteriore rispetto alla liquidazione medesima.

Pertanto, i principi di attestazione dei piani di risanamento CNDCEC, sono stati modificati ed integrati, in sintesi, nelle seguenti parti:

  • l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo d’impresa (paragrafo 10 dei Principi);
  • le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori (paragrafo 7);
  • i principi di quattro allegati tecnici: solo l’allegato 3 contiene ora indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 CCII, per la transazione contributiva e previdenziale.
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