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Giurisprudenza

Principi di diritto in tema di bancarotta fraudolenta documentale

20 Dicembre 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 04 marzo 2019, n. 38879 – Pres. Vessichelli, Rel. Calaselice

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in esame la Suprema Corte ha espresso diversi principi di diritto in materia di bancarotta fraudolenta documentale.

In primo luogo, l’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile, relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda Ranzini, Rv. 269094; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508).

In secondo luogo, la condotta materiale della bancarotta fraudolenta documentale si configura, non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile, per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965).

In terzo luogo, la Suprema Corte richiama il consolidato principio secondo il quale l’obbligo di regolare tenuta delle scritture non si esaurisce con la cessazione dell’attività. Esso, infatti, non viene meno se l’azienda non abbia, formalmente, cessato di operare, ma si esaurisce solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (tra le molte altre, Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Di Mambro, Rv. 250086 – 01).

In quarto luogo, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (ex multis, Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147).

Infine, rispetto al caso sottoposto al suo esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurato l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 216, comma 1 n. 2, L. Fall. nella volontà di arrecare pregiudizio ai creditori ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per la ravvisabilità della circostanza della particolare tenuità del fatto, i quali debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778).

 

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