Le somme corrisposte da una banca per definire transazioni con la clientela, anche in relazione a presunte violazioni di obblighi informativi nell’offerta di servizi finanziari, sono deducibili, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986, in quanto direttamente inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa.
Analoga deducibilità si riconosce, per i soggetti IAS adopter, ai costi correlati all’acquisizione di diritti di superficie anche in assenza di utilizzo attuale del bene, purché questo sia disponibile all’uso, secondo quanto previsto dal principio IAS 16 paragrafo 55.
Tali principi sono stati espressi con la sentenza n. 7722 del 23 maggio 2025.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alla Banca ricorrente la deduzione di taluni costi sostenuti nell’anno 2007: in particolare, gli importi corrisposti per transazioni con la clientela in materia di investimenti obbligazionari, nonché i costi legati a un diritto di superficie su immobili.
La CTP, in primo grado, aveva accolto le ragioni della contribuente, ritenendo deducibili entrambe le voci; in sede di appello, la CTR aveva invece confermato l’avviso di accertamento, escludendo la deducibilità per carenza di inerenza delle transazioni e per assenza di utilizzazione attuale dei beni oggetto del diritto reale.
Accogliendo il ricorso principale, la Cassazione ha ribadito che, in assenza di profili di responsabilità penale, le transazioni finalizzate a prevenire il contenzioso con la clientela rientrano tra i costi deducibili ex art. 109 cit., trattandosi di spese direttamente correlate alla regolare conduzione dell’impresa bancaria.
Quanto al diritto di superficie, la Corte ha richiamato l’art. 83, comma 1, del d.P.R. 917/1986, nella versione introdotta dall’art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), secondo cui per i soggetti IAS adopter la determinazione del reddito d’impresa è effettuata, per quanto compatibile, sulla base dei criteri previsti dai principi contabili internazionali, con applicazione retroattiva – ai periodi d’imposta anteriori al 2008, come in questo caso – ove i comportamenti contabili adottati siano coerenti con quelli imposti dalla disciplina sopravvenuta.
Devono essere seguiti, pertanto, i criteri di imputazione previsti dai principi IAS anche al periodo d’imposta 2007: in particolare, trova applicazione il principio IAS 16, paragrafo 55, secondo cui l’ammortamento di un’attività materiale ha inizio non con il suo utilizzo effettivo, ma dal momento in cui essa è disponibile all’uso, a prescindere dalla sua concreta utilizzazione.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado, affinché applichi i principi di diritto affermati.