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Principio AE sul riporto delle perdite da fusione per incorporazione

31 Ottobre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2018 n. 6

L’articolo 172, comma 7, del Tuir disciplina, con finalità antielusive, le condizioni alle quali è consentito il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie quali le fusioni societarie.

Allo scopo di contrastare il fenomeno del commercio delle c.d. “bare fiscali” il legislatore ha condizionato il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono, tra cui il c.d. “test di vitalità”. Lo scopo del test è di verificare che la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.

Nel caso esaminato le perdite della società incorporata, di cui si chiede il riporto, sono il frutto di costi sostenuti nell’esercizio dell’ordinaria attività di gestione di una impresa neo costituita, che non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core business, e non la conseguenza di un’attività di “svuotamento” o “depotenziamento” di una bara fiscale. A tale riguardo, come chiarito dalla Risoluzione n. 337/E/2002, il fatto stesso che la società che intende riportare le perdite sia sorta nell’esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, rende di per sé non agevole presumerne il “depotenziamento” a fini elusivi.

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