Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale irrevocabile, di assoluzione o condanna, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nel separato giudizio tributario.
Ciò in quanto, nel processo tributario, da un lato, vigono limitazioni come il divieto della prova testimoniale e, dall’altro, possono rilevare anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici della CTR avevano annullato gli avvisi di accertamento notificati, dichiarati illegittimi, fondando la propria decisione solo sull’esistenza di un giudicato penale di assoluzione nei confronti del legale rappresentante di una società – per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000) – senza procedere ad una autonoma valutazione della condotta delle parti e del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti.