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Giurisprudenza

Principio di non dispersione della prova e conseguente acquisizione definitiva dei documenti probatori al fascicolo informatico della procedura concorsuale

9 Maggio 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12548 – Pres. Didone, Rel. Ceniccola

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte propone una nuova interpretazione dell’art. 99, comma secondo, n. 4) L.F., la quale va a precisare e in parte modificare le considerazioni poste a fondamento di due diversi orientamenti precedenti (Cass. 25174/2015, 493/2012, 22711/2010 e Cass. 16101/2014, 26639/2016). Detta norma nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla “indicazione specifica”, che deve essere resa dal creditore, “dei documenti prodotti” per le ipotesi di opposizione contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La suddetta disposizione, dunque, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di riprodurre i documenti già depositati in sede di presentazione dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare, impone – semplicemente – di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo. Sicché, se un effetto preclusivo può ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto, ma semmai all’impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione. Pertanto, il ricorrente deve limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione.

Soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.

Nel motivare la propria decisione, il Giudice di legittimità, avendo fatto espresso richiamo al principio di non dispersione della prova (principio di rango costituzionale, in quanto attinente alla materia del giusto processo, come ricostruito dalle S.U. con sentenza n. 14475/2015, in forza del quale le prove acquisite al processo lo sono in via definitiva e non devono essere disperse), ha riscontrato la piena aderenza ad esso della suesposta interpretazione. Quanto osservato, sarebbe inoltre confermato, dalla disciplina del sistema di deposito delle domande di ammissione al passivo e della conseguente formazione del fascicolo elettronico – introdotta dall’art. 17 D.L. 179/2012 – in forza della quale i documenti probatori una volta depositati entrano a far parte dell’unico fascicolo della procedura, essendo così destinati a rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase di opposizione, il tutto in piena applicazione del summenzionato principio di non dispersione della prova.


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