In tema di sanzioni amministrative per tardiva comunicazione del superamento delle soglie previste dalla disciplina sulle partecipazioni rilevanti (artt. 120 e 193 t.u.f), non si applica la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta da una modifica normativa successiva al fatto commesso. La previsione dell’art. 1, co. 2, l. 689/1981, secondo cui «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati», va infatti intesa come volta ad escludere la retroattività della lex mitior.
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