Con due provvedimenti entrambi del 13 aprile 2023, 128 e 129, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la privacy) ha dichiarato l’illiceità del comportamento tenuto da due banche che, adducendo il rispetto della normativa antiriciclaggio, non hanno consentito al cliente il pieno accesso ai propri dati personali pubblici.
In risposta alle richieste del cliente, le banche si sono limitate a fornire informazioni anagrafiche e bancarie, tralasciando ulteriori dettagli.
In particolare, le banche avevano ritenuto, sulla base della normativa antiriciclaggio, di non mettere a disposizione tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa, riguardanti un’indagine nei confronti del cliente conclusa con una sentenza della Cassazione.
Tale comportamento è stato censurato dal Garante per la privacy, il quale ha ritenuto che non ci fossero motivi sufficienti per limitare il diritto di accesso, dal momento che la conoscenza da parte dell’interessato di tali informazioni non avrebbe compromesso gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio.
Le notizie di stampa e la sentenza della Corte di Cassazione erano infatti liberamente accessibili online a chiunque.
Di conseguenza, secondo Garante per la privacy, il diritto di accesso ai propri dati personali non può essere limitato quando si tratta di informazioni di pubblico dominio che non pregiudicano le attività di contrasto al riciclaggio di denaro.