Con sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914 (Pres. Cristiano, Est. Crolla), la Corte di Cassazione si è espressa sull’interferenza del privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41, comma 2 TUB con le nuove norme del Codice della Crisi.
La decisione è limitata alle compatibilità tra il privilegio fondiario e le procedure concorsuali di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, restando escluse quelle non liquidatorie.
Preliminarmente, la Cassazione conferma che il privilegio processuale fondiario è «sopravvissuto» all’entrata in vigore del Codice della Crisi: tale privilegio deve quindi ritenersi applicabile alla liquidazione giudiziale.
Più complessa, invece, la questione circa l’applicabilità o meno del privilegio ex art. 41, comma 2 TUB alla liquidazione controllata. L’orientamento espresso dalla sentenza in oggetto, per i motivi meglio espressi nel provvedimento che si allega, opta per la soluzione positiva, ritenendo che il privilegio ex art. 41, comma 2, TUB, sia applicabile anche nella liquidazione controllata.
Questo quindi il principio di diritto espresso dalla Cassazione: «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.».