Con sentenza del 23 marzo 2012, il Giudice di Pace di Napoli, avv. Felice A. D’Onofrio, esamina il tema dell’applicabilità al giudizio avanti il giudice di pace del procedimento di media-conciliazione di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Preliminarmente il Giudice di Pace richiama l’art 311 c.p.c., secondo cui “il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili”.
Ne consegue, in coerenza con l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 21416/08), che una norma sul rito debba ritenrsi applicabile al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II.
Ciò premesso, il Giudice di Pace di Napoli, posto che il d.lgs. 28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l’abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c., ritiene applicabili al procedimento dinanzi al giudice di Pace le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art. 311 al 322 c.p.c., con esclusione quindi di quelle relative al procedimento di media-conciliazione.
Secondo lo stesso Giudice di Pace di Napoli, una simile interpretazione appare ulteriormente avvalorata dal fatto che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell’art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell’art. 322 C.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall’istituzione del giudice di Pace (L. 374/91).