Con sentenza del 22 ottobre 2015, C-245/14, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un convenuto, al quale sia stata notificata un’ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d’origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell’ingiunzione medesima.
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