Sommario: I. – Il principio della scissione degli effetti della notificazione. II. – Segue: l’ambito di operatività del principio: i termini processuali e quelli sostanziali. III. – L’ordinanza interlocutoria della Cassazione dell’8 febbraio 2016 in tema di contestazione di addebito da parte della Consob ai sensi del TUF.
I. – Il principio della scissione degli effetti della notificazione.
L’art. 149 c.p.c. codifica un principio espresso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, con riferimento alla notifica a mezzo posta, aveva affermato che, per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene presentato all’ufficiale giudiziario e, per il notificatario, ossia per il destinatario della notifica, nel momento in cui l’atto viene ricevuto da quest’ultimo (cfr. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 e 23 gennaio 2004, n. 28).
Ciò significa che occorre distinguere gli effetti relativi al notificante da quelli che riguardano il notificatario. Ad esempio, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si eviterà la decadenza processuale se l’atto sarà stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, anche se poi materialmente la notifica venga eseguita dopo la scadenza.
Naturalmente il principio della scissione degli effetti della notifica presuppone che la notifica vada a buon fine, e cioè che l’atto pervenga nella legale conoscenza del destinatario[1].
Se la notifica non va a buon fine, occorre verificarne il perché: se ciò accade per colpa del notificante (perché, ad esempio, questi ha indicato l’indirizzo del notificatario in modo erroneo) allora non vi sarà alcuna sanatoria. La notifica sarà eventualmente rinnovabile, ma con effetto ex nunc, cioè nonretroattivo (sul punto in questi termini, a proposito della notifica a mezzo posta, cfr. Cass. S.U., 30 marzo 2010, n. 7607). Il che significa che se l’atto è stato presentato per la notifica nell’imminenza della scadenza del termine (ad esempio: il termine per proporre un appello), il notificante incorrerà nella relativa decadenza (quindi la sentenza passerà in giudicato).
Se invece l’errore è dell’ufficiale giudiziario (perché, ad esempio, l’indirizzo indicato era esatto, ma l’ufficiale ha sbagliato e si è recato in altro luogo), allora la notifica non si considera comunque perfezionata, in quanto non andata a buon fine. Tuttavia, in forza del principio espresso dall’art. 291 c.p.c., essa sarà rinnovabile con effetto ex tunc, ossia retroattivo. Il che eviterà ogni decadenza[2].
Dal punto di vista del notificatario, il principio implica che è dal giorno dell’effettiva ricezione dell’atto (o della compiuta giacenza) che decorreranno gli effetti tipici riguardanti il destinatario della notifica. Ad esempio, i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. o il termine per impugnare la sentenza notificata su istanza della controparte o per opporre un decreto ingiuntivo.
L’innovazione giurisprudenziale e normativa finora descritta è fondamentale. Infatti nel precedente regime si finiva con l’addossare sul notificante tutte le possibili conseguenze di un’eventuale errata notifica, e quindi anche gli errori dell’ufficiale giudiziario. Il principio prevede invece un giusto contemperamento degli interessi del notificante e del notificatario.
II. – Segue: l’ambito di operatività del principio: i termini processuali e quelli sostanziali.
Si discute poi se il principio in questione valga solo in ambito processuale o riguardi anche i termini di diritto sostanziale entro i quali debbano essere posti in essere atti che hanno carattere recettizio[3] (ad esempio, in materia di prescrizione).
In tema, ad esempio, di azione revocatoria, la Cassazione (tra cui Cass., 25 ottobre 2007, n. 22366) ha affermato che “il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare può dirsi interrotto quando l’atto di citazione è consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario” (cfr. altresì Cass., 19 agosto 2009, n. 18399[4]).
Peraltro altre sentenze della Cassazione (Cass. 29 novembre 2013, n. 26804; Cass, 3 dicembre 2012, n. 21595) hanno invece affermato che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il notificatario non varrebbe per gli atti sostanziali – come l’interruzione della prescrizione – ma solo per quelli processuali[5]. Da notare che tali sentenze sono state pronunciate proprio con riferimento a casi di azione revocatoria e hanno escluso che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, potesse valere la mera presentazione dell’atto all’ufficiale giudiziario[6].
Da ultimo sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, le quali, sempre in tema di azione revocatoria hanno affermato il principio per cui, in virtù della tecnica del bilanciamento, frutto dell’applicazione del principio di ragionevolezza, deve ritenersi che il principio opera sì anche per i termini di carattere sostanziale, ma solo nel caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali (Cass., s.u., 9 dicembre 2015, n. 24822. Cfr. anche infra).
III. – L’ordinanza interlocutoria della Cassazione dell’8 febbraio 2016 in tema di contestazione di addebito da parte della Consob ai sensi del TUF.
L’ordinanza della Cassazione dell’8 febbraio 2016 qui segnalata pone la questione se il principio degli effetti della scissione della notifica valga anche nell’ambito del procedimento amministrativo per irrogazione di sanzioni da parte della Consob ai sensi del Testo Unico della Finanza (“TUF”).
In particolare, la Cassazione ha affrontato il tema se il principio operi anche per la “contestazione di addebito in un procedimento sanzionatorio quale è quello previsto dall’art. 195 del” TUF.
Nella fattispecie, in relazione a una contestazione riguardante una sanzione di euro 2.500.000, era determinante verificare se il principio fosse o meno applicabile.
Infatti la contestazione era stata inviata dalla Consob entro il termine di legge, ma era stata ricevuta dall’incolpato dopo tale scadenza.
La Corte ha al riguardo rilevato quanto segue:
- “la contestazione di un’incolpazione rappresenta un atto tipicamente recettizio”;
- tale contestazione, peraltro, ha la peculiarità di essere “al di fuori della materia negoziale (ove opera, per espressa previsione di legge il principio dell’art. 134 c.c. a norma del quale ‘gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati’”);
- la citata sentenza delle Sezioni Unite 24822/2015 ha affermato che “la tecnica del bilanciamento, frutto dell’applicazione del principio di ragionevolezza, opera solo per talune categorie di atti, e precisamente per gli atti processuali difensivi e atti processuali ad effetti sostanziali, come nel caso della notifica dell’atto di citazione in revocatoria, quale atto necessario a interrompere la prescrizione ex art. 2903 e 2943”;
- in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “la soluzione a favore del notificante vale solo nel caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali”;
- “ora, sulla base di una tale ricostruzione resta ancora una zona d’ombra, persistendo il dubbio sulla sorte degli atti unilaterali recettizi non negoziali, ma di chiara natura procedimentale, quale è indubbiamente quello di cui si discute oggi”;
- in particolare, il tema si pone, secondo la Cassazione, in quanto “per gli atti procedimentali di cui alla l. 689/1981 il richiamo alle norme del codice di procedura civile è contenuto (…) nell’art. 14 della legge”, sicché il principio della scissione anche in questa materia troverebbe “la sua fonte normativa proprio nella previsione dell’art. 149 terzo comma c.pc. in tema di notificazione a mezzo del servizio postale”;
- tuttavia, nella fattispecie, la contestazione della Consob era stata, non notificata a mezzo ufficiale giudiziaria, ma “comunicata” a mezzo posta, con la conseguenza che (anche in base a quanto affermato da Cass., 16 gennaio 2004, n. 552) il principio non potrebbe operare, mancando l’elemento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Alla luce di queste considerazioni la Cassazione ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, osservando che “la questione resta aperta” ed è “opportuno un intervento chiarificatore delle sezioni unite su tale tematica”.
La storia del principio della scissione degli effetti della notificazione potrebbe, quindi, proseguire con un nuovo capitolo.
[1] Per quanto attiene alle notifiche telematiche, dal punto di vista del soggetto destinatario della notifica, la giurisprudenza formatasi sul tema ha precisato che la notifica si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’effettiva apertura del messaggio nella casella di posta elettronica (cfr. Corte d’Appello Bologna 30 maggio 2014, in www.ilcaso.it).
[2] Cfr. Cass., 12 dicembre 2011, n. 26518, secondo cui, “qualora la notificazione di un atto processuale sottoposta a termine perentorio non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al notificante, questi ha la facoltà e l’onere di provvedere, entro un termine ragionevole, a una seconda notifica, con efficacia retroattiva alla data della prima”. In particolare, la Cassazione ha precisato che, “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
[3] Cfr. anche in tema di determinazione del momento rilevante per l’individuazione della giurisdizione: Cass., sez. un., 19 aprile 2013, n. 9535, secondo cui, “in tema di notificazioni, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra parte, non opera, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell’atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell’atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo”.
[4] Anche parte della giurisprudenza di merito si è espressa in questo senso. Cfr. Trib. Milano, 14 giugno 2012, in Pluris, secondo cui, “ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, 1 comma, c.c., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l’atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all’ ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato, posto che l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato”.
[5] Cass., 26 gennaio 2015, n. 1392 ha rimesso “alle Sezioni Unite della Cassazione la questione concernente i limiti di estensione del principio di “scissione” degli effetti della notificazione in relazione alla notificazione di atti sostanziali o, quantomeno, alla notificazione di atti processuali con effetti sostanziali”.
[6] Sul punto si veda anche Cass., 7 agosto 2013, n. 18759.