Con massima n. 220 del 6 Dicembre 2021, l’ANAC ha fornito chiarimenti in materia di esclusione da una procedura di affidamento per la difformità tra il Piano Economico Finanziario (PEF) e l’offerta economica.
In una procedura di affidamento di una concessione di servizi, nella quale la lex specialis richiede la presentazione del Piano Economico Finanziario “a pena di esclusione”, in caso di difformità tra il PEF e l’offerta economica, è legittima l’esclusione di un operatore che, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti della SA, abbia presentato un PEF sostitutivo di quello prodotto in gara con un incremento percentuale significativo di diversi elementi essenziali dell’offerta economica.
In questo caso non si pone tanto una questione di soccorribilità o meno del PEF, ma di una sua radicale modifica che incide inevitabilmente sull’attendibilità dell’offerta, cui è funzionalmente collegato.