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Procedura di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni di investimento: modalità di attuazione della Banca d’Italia alle modifiche richieste dal D.M. 197/2010

10 Giugno 2011
Di cosa si parla in questo articolo

La Banca d’Italia ha pubblicato ieri, 17 maggio 2011, la Comunicazione del 03 febbraio 2011, volta a fornire alcune precisazioni sul processo di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni e sulle modalità di attuazione delle modifiche richieste dal D.M. 197/2010, con il quale sono state introdotte, rispetto al regime generale previsto dal D.M. 228/1999, talune novità con impatto diretto sui regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento.
Fra tali le modifiche apportate dal D.M. 197/2010, la Banca d’Italia segnala quelle relative:

1) all’estensione del periodo massimo di sottoscrizione dei fondi chiusi da 18 a 24 mesi dalla pubblicazione del prospetto o dall’approvazione del regolamento da parte della Banca d’Italia;
2) all’eliminazione dell’obbligo di richiedere alla Banca d’Italia la proroga del fondo chiuso alla sua scadenza, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti, cui è stata sostituita la possibilità per il regolamento del fondo di prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti;
3) alla precisazione delle modalità di funzionamento dell’assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi.

A seguito di tali modifiche, la Banca d’Italia evidenzia la necessità e/o l’opportunità di variare i testi dei regolamenti dei fondi chiusi esistenti, precisando che:

i) l’estensione di cui al punto 1) è applicabile solo ai fondi per i quali non è ancora decorso il periodo massimo di sottoscrizione ora vigente di 18 mesi. Deve in ogni caso essere acquisito il consenso degli eventuali investitori che avessero nel frattempo sottoscritto le quote ovvero agli stessi deve essere riconosciuto il diritto di rinunciare alla sottoscrizione senza oneri di alcun tipo;

ii) la modifica di cui al punto 2) elimina qualsiasi riferimento all’intervento della Banca d’Italia in materia di proroga della durata dei fondi chiusi, facendo venire meno la base giuridica per l’inserimento di tale potere nei regolamenti di gestione dei fondi nonché per il suo esercizio laddove ancora previsto nei regolamenti di gestione. Ne consegue la decadenza dei procedimenti relativi a istanze di proroga della durata dei fondi chiusi in corso alla data di entrata in vigore del D.M. 197/2010 e la necessità che le SGR provvedano ad apportare le conseguenti modifiche ai regolamenti dei fondi chiusi gestiti;
iii) le modifiche di cui al punto 3) interessano solo i fondi costituiti dopo il 30 settembre 2003 (data della modifica del d.lgs. 58/1998 che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’assemblea dei partecipanti per i fondi chiusi). Per i fondi riservati e speculativi, l’intervento normativo comporta la necessità di modificare i quorum deliberativi e costitutivi delle assemblee previsti ora nei rispettivi regolamenti di gestione solo nel caso in cui essi risultino inferiori a quelli stabiliti dal D.M. 228/1999.

 

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