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Procedura di mediazione e crediti d’imposta: i codici tributo F24

15 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all’art. 20, del D. Lgs. 28/2010.

Inoltre, con Risoluzione n. 24/E, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Come noto, l’art. 20 del citato decreto riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti d’imposta, ovvero, in particolare:

  • quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di 600,00 euro; nei casi di cui all’art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento
  • un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518,00 euro
  • un credito d’imposta, per gli organismi di mediazione, commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di 24.000,00 euro.

L’art. 15-octies del decreto (e l’art. 11-octies D. Lgs. 132/2014), stabiliscono poi che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

In base all’art. 12 del decreto, i crediti di imposta riconosciuti per le procedure di mediazione sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24, l’AE ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7067: “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • 7068: “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • 7069: “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • 7070: “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
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