L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto in forza del regolamento medesimo disciplina parimenti il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell’obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto, qualora, nell’ambito di una procedura di insolvenza, tale pagamento sia contestato in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori.