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Procedure istruttorie AGCM: modifiche al regolamento

9 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 5 dell’8 gennaio 2025, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2024, n. 214, che modifica il D.P.R. 217/1998, concernente il regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il decreto è composto di due articoli, e le modifiche sostanziali sono comprese nel primo; tra queste, in sintesi, si rinvengono:

  • modifiche all’art. 2 del regolamento sulle procedure istruttorie AGCM, che aggiungono ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, indagini conoscitive, anche i procedimenti in materia di abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9, c. 3-bis, L. 192/1998
  • modifiche all’art. 6 del regolamento sulle procedure istruttorie AGCM, relativo all’avvio della fase istruttoria: si prevede che nell’ambito delle presunte infrazioni, sulla base delle quali il Collegio delibera l’avvio della fase istruttoria, siano incluse le previsioni di cui agli artt. 101 e 102 del TFUE in caso di portata transfrontaliera dell’infrazione e di alterazione della concorrenza nel mercato
  • modifiche all’art. 9, per cui le richieste di informazioni e di esibizione di documenti utili ai fini dell’istruttoria possono essere avanzate da parte degli uffici a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche; tali richieste devono inoltre indicare anche lo scopo perseguito, con riferimento all’oggetto dell’istruttoria, nonché un termine ragionevole (non più “congruo”) entro il quale i destinatari della richiesta debbano far pervenire la risposta o esibire il documento, anche tenuto conto del tempo necessario per la relativa elaborazione
  • modifiche all’art. 10, intervenendo sulla disciplina delle ispezioni (art. 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge antitrust): in particolare, l’esercizio del potere ispettivo sarà riconosciuto in ogni momento dell’istruttoria mediante accesso ai luoghi specificamente contemplati dalla norma e individuati a seguito di decreto motivato emesso dall’autorità giudiziaria
  • modifiche all’art. 13, che contemperano il diritto di accesso con il diritto alla protezione dei dati personali: al comma 5-bis si prevede che i documenti inerenti i rapporti tra l’AGCM e le istituzioni europee, nonché tra l’AGCM e le altre autorità nazionali europee di concorrenza siano sottratti dall’accesso; il comma 6 disciplina l’accesso ai documenti suscettibili di sottrazione, totale o parziale, all’accesso, in quanto relativi ai rapporti tra AGCM e le altre amministrazioni o organismi nazionali e di cui non sia stata autorizzata la divulgazione ovvero relativi ai verbali delle adunanze del Collegio dell’AGCM; sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime; il comma 7 disciplina poi la richiesta di sottrazione, totale o parziale, all’accesso, dei documenti prodotti, da parte del soggetto interessato, mentre il comma 10 disciplina il differimento dell’accesso ai documenti sino all’accertamento della loro rilevanza a fini probatori
  • modifiche all’art. 17, in materia di indagini conoscitive di natura generale, in base alle quali si prevede il potere degli uffici di formulare richiesta di audizione
  • modifiche all’art. 18 del regolamento, in materia di verbalizzazioni, prevedendo ora la possibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute nelle operazioni oggetto di verbalizzazione
  • modifiche all’art. 19, intervenendo sulle modalità di notifica e comunicazione: in particolare, è prevista ora la possibilità che un funzionario o altro dipendente dell’AGCM possa effettuare le notifiche tramite PEC o altro servizio di recapito elettronico certificato, nonché nelle altre forme previste dall’ordinamento del Paese di stabilimento del destinatario.
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