E’ principio consolidato quello secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati.
Nel caso oggetto di esame da parte della Cassazione, il Giudice di appello, riconoscendo effetti decisivi alla sentenza della CTR, non definitiva, che aveva annullato l’accertamento, relativo allo stesso anno, nei confronti della società, e non disponendo la sospensione del giudizio nei confronti del socio, in attesa della definizione del reddito della società a ristretta compagine sociale, sembra essersi discostata dal citato orientamento giurisprudenziale.