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Processo tributario: i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate

11 Dicembre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 104/E del 7 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – Articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Sono stati in particolare istituiti i seguenti codici tributo:

• “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

• “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI – Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

• “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

• “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE – Art. 16, c. 1-bis – d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

Al contempo, con Risoluzione del 7 dicembre 2012 n. 105/E, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, per consentire ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, in caso di mancato addebito, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

• “171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”;

• “171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.

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