Con sentenza n. 25212 del 15 dicembre 2015 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, se il contratto quadro, per espressa previsione normativa – art. 23 D.L.gs. del 1998 n. 58 – deve esser stipulato per iscritto, a pena di nullità, la stessa forma deve rivestire la procura che l’investitore conferisce ad terzo ad agire in suo nome e in sua vece con l’intermediario in quanto, essendo un negozio incidente sui requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità a protezione dell’investitore – il cui nome deve esser attestato negli ordini (art. 60. l, lett. a) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998) – e che perciò non ammette equipollenti o ratifiche, vale il principio della forma per relationem.
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