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Giurisprudenza

Prodotti finanziari illiquidi: l’orientamento ACF sugli obblighi informativi

15 Novembre 2022

Collegio ACF, 10 novembre 2022, n. 6062 – Pres. Barbuzzi, Rel. Salamone

Di cosa si parla in questo articolo

La controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio d’investimento, in particolare sotto il profilo della non corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari, del mancato rispetto delle regole in tema di profilatura e appropriatezza/adeguatezza, nonché l’inosservanza delle previsioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.

Sulla violazione degli obblighi informativi, evidenzia l’ACF,  la documentazione in atti non può dirsi idonea a provare che la Banca abbia assolto l’obbligo di fornire una informazione adeguata “in concreto” e tale da consentire, dunque, al cliente di compiere consapevoli scelte di investimento, in particolare con riferimento alla natura illiquida delle proprie azioni.

L’informativa preventiva risulta fornita, infatti, in modo essenzialmente formalistico, tramite la consegna del documento informativo sui rischi generali di investimenti, al momento della sottoscrizione del contratto quadro.

Inoltre, con riferimento all’informativa specifica sui titoli, le schede di adesione si limitavano a dare atto della consegna del prospetto informativo dell’emissione e a raccogliere la dichiarazione “di essere […] consapevole delle avvertenze riportate nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa, nonché dei ‘fattori di rischio’”.

Dalla documentazione in atti, non risulta che sia stata consegnata all’investitore alcuna scheda-prodotto in cui fossero rappresentati i rischi connessi all’investimento in azioni e le caratteristiche specifiche del titolo di che trattasi.

Anche l’informativa sul conflitto di interesse risulta essere stata resa in modo essenzialmente rituale e formalistico, attraverso la mera dichiarazione del cliente nella scheda di adesione di avere preso visione della presenza di conflitto di interesse.

Sotto il profilo informativo, inoltre, è orientamento consolidato dell’ACF quello secondo cui la (sola) pubblicazione e la messa a disposizione dell’investitore del prospetto d’offerta (o il rinvio ad esso) non può ritenersi, in sé, idonea a provare di essere stati congruamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, dato che gli obblighi di che trattasi che gravano sull’intermediario che presta servizi d’investimento nei confronti della propria clientela “sono ulteriori e finalisticamente differenziati rispetto a quelli posti in capo all’emittente”, ancorché anche collocatore dei titoli stessi (tra le molte, v. già decisione n. 1584 del 9 maggio 2019).

Dalle evidenze in atti non risulta, inoltre, che, al di là di quanto riportato nel Prospetto informativo, sia stata resa alcuna chiara e circostanziata informativa sul rischio di illiquidità delle azioni di che trattasi non essendo, oltretutto, presente in atti alcun modulo d’ordine relativo alle due operazioni.

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