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Prodotti realizzati con lavoro forzato: raggiunto l’accordo provvisorio sul Regolamento

6 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di Regolamento della Commissione che vieta l’immissione nel mercato dell’UE di prodotti realizzati con il lavoro forzato.

L’accordo introduce modifiche significative alla proposta originale, chiarendo in particolare le responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali competenti nell’indagine e nel processo decisionale.

Parlamento e Consiglio EU, in particolare, hanno concordato che, per facilitare l’attuazione del Regolamento, la Commissione creerà una banca dati contenente informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi del lavoro forzato, compresi i rapporti delle organizzazioni internazionali (come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro).

La banca dati dovrebbe supportare il lavoro della Commissione e delle autorità nazionali competenti nella valutazione di eventuali violazioni del presente regolamento.

L’accordo provvisorio stabilisce inoltre criteri chiari che la Commissione e le autorità nazionali devono applicare nel valutare la probabilità di violazioni del regolamento, fra cui:

  • l’entità e la gravità del sospetto di lavoro forzato, compresa la possibilità che si tratti di lavoro forzato imposto dallo Stato
  • la quantità o il volume dei prodotti immessi o resi disponibili sul mercato dell’Unione
  • la percentuale di parti del prodotto che potrebbero essere realizzate con il lavoro forzato nel prodotto finale
  • la vicinanza degli operatori economici ai sospetti rischi di lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento e la loro capacità di affrontarli.

L’accordo raggiunto stabilisce inoltre i criteri per determinare quale autorità dovrà condurre le indagini.

Più nel dettaglio, la Commissione condurrà le indagini al di fuori del territorio dell’UE, mentre se i rischi si trovano nel territorio di uno Stato membro, sarà l’autorità competente di tale Stato membro a condurre le indagini.

Se le autorità competenti, nel valutare la probabilità di violazioni del presente regolamento, scoprono nuove informazioni sul sospetto lavoro forzato, devono informare l’autorità competente di altri Stati membri, a condizione che il sospetto lavoro forzato abbia luogo nel territorio di quello Stato membro.

Allo stesso modo, devono informare la Commissione se il sospetto lavoro forzato si verifica al di fuori dell’UE.

Gli operatori economici potranno comunque essere ascoltati in tutte le fasi dell’indagine.

La decisione finale (cioè di vietare, ritirare e smaltire un prodotto realizzato con il lavoro forzato) sarà presa dall’autorità che ha condotto l’indagine e sarà applicata in tutti gli altri Stati membri in base al principio del mutuo riconoscimento.

Nei casi di rischio di fornitura di prodotti critici realizzati con il lavoro forzato, l’autorità competente può decidere di non imporre lo smaltimento e ordinare invece all’operatore economico di trattenere il prodotto fino a quando non sarà in grado di dimostrare che non c’è più lavoro forzato nelle loro operazioni o nelle rispettive catene di fornitura.

Viene inoltre chiarito infine che, se una parte del prodotto che risulta essere in violazione del presente regolamento è sostituibile, l’ordine di smaltimento si applica solo alla parte interessata: ad esempio, se una parte di un’auto è stata realizzata con il lavoro forzato, quella parte dovrà essere smaltita, ma non l’intera auto.

Il testo di cui all’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.

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