Nell’operazione BTP Tel l’investitore versa una somma pari al prezzo di sottoscrizione/compera di una determinata quantità di BTP, e ottiene il diritto a ricevere il rendimento cedolare dei relativi titoli statali. Al detto versamento non consegue però anche il diritto alla restituzione della somma rispondente al montante capitale, per linea nominale, dei titoli stessi. Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, la somma versata viene «posta a confronto» con l’andamento di un paniere di titoli azionari (le cui componenti dovrebbero venire indicate nel contratto concluso tra intermediario e investitore) e per tale «messa a confronto» l’intermediario corrisponde una somma ad hoc all’investitore: alla scadenza dei titoli di Stato, così, se il valore del paniere delle azioni (come determinato sulla base delle clausole previste nel menzionato contratto) risulta inferiore a quello rappresentato dal capitale versato per i BTP, l’intermediario si libera da ogni obbligazione corrispondendo all’investitore la minore somma di cui al valore attuale del paniere (tutto questo secondo quanto discende dallo svolgimento della formula «vendita dell’opzione put», a cui si richiama l’operazione in questione con lessico decisamente non perspicuo per tutti coloro che non appartengono al ristretto novero degli addetti ai lavori).
Ne discende che l’investitore corre il rischio di perdere l’intero capitale versato in relazione ai BTP, là dove invece l’intermediario corre il rischio di perdere, al più, per intero la somma che ha versato a fronte dell’ottenuta put.
Peraltro, in una simile prospettiva l’operazione BTP Tel appare assumere contorni solo parziali, poiché restano nell’oscuro i vantaggi che la stessa comporta per l’investitore a fronte del ridetto rischio di perdita, come pure la potenzialità di guadagno che a quegli la stessa sarebbe idonea a portare; l’utile ipoteticamente connesso, se si preferisce, al profilo di «capitale di rischio» che si assume parte caratteristica dell’operazione.
Posta una simile notazione, il ricorso per Cassazione in cui si deduca l’erronea valutazione delle corti di merito circa il corretto adempimento da parte dell’intermediario collocatore del BTP Tel degli obblighi informativi impostigli dalla legge deve indicare (a pena di inammissibilità del ricorso per la genericità del motivo formulato e per difetto di autosufficienza) la misura del rendimento nel concreto dato dai BTP cui è stato fatto specifico riferimento, il prezzo effettivamente pagato dall’intermediario come corrispettivo per l’ottenimento della put. Ancora, deve indicare il regime contrattualmente predisposto inter partes come conseguente al caso in cui il valore del paniere dei titoli azionari interessati fosse risultato superiore al valore di restituzione nominale dei BTP, al tempo della loro scadenza (o anche prima, eventualmente trascorso un certo periodo di tempo dal momento del versamento della somma capitale).