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Attualità

Product intervention dell’ESMA su opzioni binarie e CFDs collocati presso investitori retail

9 Aprile 2018

Raffaele Lener e Paola Lucantoni

Di cosa si parla in questo articolo

Il 27 marzo 2018 l’ESMA ha concordato misure di intervento temporaneo su opzioni binarie e CFDs (contracts for differences) in applicazione dei poteri autoritativi, eccezionali e di natura sussidiaria rispetto a quelli delle autorità di vigilanza nazionali, previsti dall’art. 40 MiFIR, a tutela degli investitori al dettaglio, nel quadro delle previsioni regolamentari per l’autorità europea di vigilanza sul mercato finanziario di cui all’art. 9, § 5 del reg. n. 1095/2010/UE (cfr. contenuti correlati).

La misura di intervento, temporanea su base trimestrale, con possibilità di proroga dell’intervento per altri tre mesi, è soggetta ad un phase in della durata rispettivamente di un mese, per le opzioni binarie, e di due mesi, per i CFDs, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione delle misure nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Le misure di product intervention saranno direttamente applicabili a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, incluso il Regno Unito nelle more della definizione delle modalità del recesso esercitato ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea.

Le misure annunciate dall’ESMA sono diversamente graduate in relazione alla tipologia di prodotti finanziari complessi offerti al pubblico retail.

Quanto alle opzioni binarie, che incorporano il diritto ad una remunerazione fissa correlata ad un predeterminato andamento del prezzo di un sottostante in un lasso di tempo definito ex ante, l’ESMA ne vieta la commercializzazione, distribuzione e vendita agli investitori al dettaglio, qualunque sia la tipologia del sottostante (i.e. tasso di cambio, azioni, materie prime).

Le misure di intervento dell’ESMA sui CFDs, prodotti finanziari complessi che incorporano un diritto alla remunerazione correlato all’andamento di un sottostante, sono diversamente articolate, anche in ragione della tipologia del rischio incorporato, e si articolano intorno a cinque momenti procedurali funzionali alla restrizione, ma non al divieto, della commercializzazione, distribuzione e vendita agli investitori retail.

La prima misura restrittiva (i) va nella direzione della fissazione di limiti, sull’apertura delle posizioni, dell’effetto leva, inteso come possibilità di impegnare solo una quota dell’investimento complessivo e la conseguente assunzione in prestito di capitale per conseguire un aumento dell’esposizione. In funzione della variabilità del sottostante, entro una forbice che vede ai due estremi nella quantificazione del rischio le coppie valutarie, da un lato, e le criptovalute, dall’altro, l’ESMA impone limiti che variano da 30:1, che sostanzia una esposizione al rischio pari a 30 volte l’investimento iniziale, a 2:1, che consente una apertura di posizioni pari, al massimo, al doppio della dotazione finanziaria di partenza. La misura prudenziale garantisce all’investitore al dettaglio una protezione c.d. da “margine iniziale”, ossia dal rischio che gli oneri, connessi ai costi di finanziamento o ai costi delle operazioni, o variazioni, anche lievi, del prezzo del sottostante, portino all’erosione, anche definitiva, dell’investimento complessiva iniziale.

L’ESMA impone, altresì, (ii) la chiusura automatica del conto se la perdita complessiva relativa alle varie posizioni in CFDs aperte dal cliente retail raggiunge un margine determinato all’importo del margine iniziale. In caso di variazione improvvisa del prezzo del sottostante che renda inapplicabile la misura esaminata, l’ESMA impone (iii) la c.d. protezione da saldo negativo, che impone all’intermediario la chiusura automatica delle posizioni in CFDs se le perdite del cliente sono superiori alle somme iniziali investite, con la conseguenza applicativa che l’investitore non potrà subire perdite in misura superiore al capitale inziale investito.

Al fine di arginare le prassi di mercato che riconoscono, ai titolari di CFDs, benefici monetari e non-monetari (i.e. vacanze, elettrodomestici, automobile e altri), l’ESMA (iv) impone, nella misura che si commenta, un limite agli incentivi offerti per negoziare CFDs.

I poteri di intervento temporaneo dell’ESMA vanno, da ultimo (v), nella direzione di rendere obbligatorio un grado di informazione standardizzato che consenta agli investitori al dettaglio di valutare il rischio sotteso al prodotto finanziario complesso offerto, imponendo all’intermediario, in particolare, l’indicazione, nel dettaglio, della percentuale delle perdite registrare sui conti che movimentano i CFDs dei propri clienti (valutate, secondo i dati emersi).

L’esercizio del potere di product intervention, nella sua fase di prima sperimentazione a livello europeo, segna il passaggio da una vigilanza sui comportamenti degli intermediari, centrata sulle regole di condotta quali l’adeguatezza e l’appropriatezza, ad una vigilanza dirigistica sulla distribuzione dei prodotti che avoca all’autorità di vigilanza europea il potere di selezione autoritativa degli strumenti finanziari nella prospettiva di tutela dell’investitore retail.

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