Banca d’Italia e Consob hanno sottoscritto il 26 marzo 2025 un protocollo d’intesa, sul coordinamento e lo scambio di informazioni per l’esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza su strumenti finanziari e depositi strutturati (c.d. product intervention), di cui al MIFIR.
Il Protocollo sul product intervention disciplina le modalità di coordinamento e lo scambio di informazioni tra le Autorità ai fini del monitoraggio sul mercato:
- degli strumenti finanziari
- dei depositi strutturati
- delle attività e pratiche finanziarie in Italia o a partire dall’Italia rilevanti per l’esercizio del potere di intervento.
Ai sensi dell’art. 7-bis, c. 1 del TUF, Banca d’Italia e Consob sono le autorità nazionali competenti ad applicare gli artt. 39, par. 3, 42 e 43, par. 3 del MiFIR, per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni.
In particolare, ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza connessi al product intervention:
- Consob è competente in materia di protezione degli investitori, ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci nonché per le finalità di cui all’art. 42, par. 2, lett. a), punto ii) del MiFIR
- Banca d’Italia è competente in materia di stabilità del sistema finanziario
- Banca d’Italia e Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati, qualora si soddisfino le condizioni di cui agli artt. 40, 41 o 42 MiFIR.
Ai sensi dell’art. 7-bis, c. 4 del TUF, Banca d’Italia e Consob devono stabilire, nell’applicazione delle misure di vigilanza di cui al TUF, anche con protocolli d’intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche in considerazione del fatto che, in particolare, la sospensione della commercializzazione dei prodotti finanziari deve essere adottata sentita l’altra Autorità.
Il protocollo, in estrema sintesi, pertanto:
- disciplina lo scambio delle informazioni fra le due autorità sugli strumenti finanziari in circolazione, incluse quelle che emergano da analisi periodiche o dalla partecipazione ai lavori di EBA ed ESMA
- definisce le modalità e i termini per il rilascio del parere previsto dal TUF, in caso di esercizio del potere di intervento da parte di una delle due autorità
- stabilisce che le due autorità si riconoscano reciprocamente quale “punto di contatto” per le comunicazioni con EBA e ESMA.