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Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo: i chiarimenti INPS in materia di assicurazione obbligatoria

15 Ottobre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 16291 del 11 ottobre 2013 recante chiarimenti in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali dei Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo.

Secondo l’INPS, l’espressione testuale del contratto “produttori di agenzie di assicurazioni” di cui al contratto collettivo del 1939, deve intendersi in senso lato, in quanto riferita a tutti coloro che, comunque denominati, prestano attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di una agenzia di assicurazioni o di una impresa di assicurazione.

Ai fini previdenziali, ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente.

Infatti la diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non assume valore ai fini dell’obbligo assicurativo, rilevando a tal fine esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre.

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