L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 16291 del 11 ottobre 2013 recante chiarimenti in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali dei Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo.
Secondo l’INPS, l’espressione testuale del contratto “produttori di agenzie di assicurazioni” di cui al contratto collettivo del 1939, deve intendersi in senso lato, in quanto riferita a tutti coloro che, comunque denominati, prestano attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di una agenzia di assicurazioni o di una impresa di assicurazione.
Ai fini previdenziali, ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente.
Infatti la diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non assume valore ai fini dell’obbligo assicurativo, rilevando a tal fine esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre.