La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, esamina e chiarisce alcuni aspetti procedimentali di dettaglio relativi all’iter per la dichiarazione di fallimento e della notifica della cessione del credito ai sensi dell’art. 1264 c.c..
Sotto il primo profilo la Corte afferma, con riguardo alla corretta notificazione dell’istanza di fallimento, che “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato … all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese”.
Con riguardo, poi, al termine previsto dall’art. 18 l.f. per la costituzione nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte di Cassazione conferma da un lato che, anche in assenza di espressa previsione normativa, si tratta di termine perentorio e tuttavia, dall’altro lato che “la sua inosservanza … non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al reclamo, potendo lo stesso intervenire nel relativo procedimento …”.
Da ultimo, con riguardo alle forme della notifica della cessione del credito prevista ai sensi dell’art. 1264 c.c., la Corte di Cassazione afferma che essa “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera … . Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”.