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Giurisprudenza

Il programma di acquisto di titoli di stato sui mercati secondari da parte della BCE è compatibile con i trattati europei

22 Giugno 2015

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, Sentenza del 16 giugno 2015, C-62/14

La Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, interpellata con rinvio pregiudiziale dalla Corte Costituzionale tedesca il 14 gennaio 2014, si è pronunciata sulla compatibilità del Programma OMT (Outright Monetary Transactions) – avviato dalla Banca Centrale Europea con due Decisioni adottate il 6 settembre 2012 – con il Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il Programma OMT, come disciplinato dalle Decisioni del Consiglio Direttivo BCE il 6 settembre 2012, prevede la possibilità per la Banca Centrale Europea di acquistare sul mercato secondario titoli del debito sovrano degli Stati Membri, al fine di “salvaguardare un’adeguata trasmissione della politica monetaria e la sua unicità” (Comunicato stampa della BCE, 6 settembre 2012).

La Grande Sezione, affermata la propria competenza in quanto chiamata a pronunciarsi “sull’interpretazione e sulla validità di atti delle Istituzioni dell’Unione” (Sentenza, par. 16), ha innanzitutto affrontato alcune questioni di ricevibilità del rinvio. La Corte ha respinto i dubbi sollevati da alcuni Stati Membri (intervenuti nel procedimento) riguardanti una possibile natura simulata, costruita, priva di oggetto, astratta, ipotetica e priva di effetti giuridici del procedimento principale avviato da numerosi soggetti dinnanzi alla Corte Costituzionale tedesca.

La Corte di Giustizia UE ha ricordato a tal riguardo come essa sia tenuta a esprimersi in tutti i casi in cui non sussista una manifesta e assoluta irrilevanza della propria pronuncia, con particolare riguardo alla realtà effettiva e alla controversia oggetto del ricorso principale. A tale proposito, sancendo l’esistenza di una “presunzione di rilevanza” non smentita dai ricorrenti, né dagli Stati Membri intervenuti nel procedimento in oggetto, la Corte ha dichiarato di essere legittimata a esprimersi anche se il Programma OMT non era ancora stato utilizzato dalla BCE al tempo del rinvio pregiudiziale, garantendo così una “tutela giurisdizionale preventiva” a favore dei cittadini europei, necessaria nel caso di specie (Sentenza, par. 25-27).

Risolte le questioni di ricevibilità, la Grande Sezione ha analizzato il merito della questione, in particolare la compatibilità del Programma OMT con gli articoli 119, 123 e 127 TFUE e da 17 a 24 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE.

La Corte ha innanzitutto richiamato le alcune fra le principali competenze del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) e della BCE, segnatamente: al primo spetta competenza nella definizione e attuazione della politica monetaria (in applicazione dell’articolo 127, paragrafo 2 TFUE); alla seconda spetta invece la formulazione e l’attuazione in concreto di tale politica, in conformità con le decisioni e gli indirizzi adottati dal proprio Consiglio Direttivo. Il mandato appare, secondo l’analisi dei giudici europei, assai chiaro, anche alla luce di quanto disposto dal citato Protocollo sul SEBC e sulla BCE, ove si prevede che il fine dell’azione delle due Istituzioni è quello di garantire la “stabilità dei prezzi”. Nulla impedisce, ad avviso della Corte, che a tale obiettivo primario si affianchi quello di sostegno alle “politiche economiche generali dell’Unione” (Sentenza, par. 59), nella misura in cui risulti essere compatibile con quello principale di raggiungimento della stabilità dei prezzi.

Tali fini istituzionali, sottolinea chiaramente la Grande Sezione, non possono tuttavia essere raggiunti senza la garanzia di un’adeguata trasmissione della politica monetaria e di una sua forte unicità (così come prescritto dall’articolo 119, paragrafo 2 TFUE). Il ragionamento condotto dalla Corte è dunque estremamente lineare: gli obiettivi attribuiti dai Trattati al SEBC e alla BCE non possono essere frustrati dall’impossibilità di trasmettere una politica monetaria comune e integrata. A tal riguardo, a nulla rileva il fatto che le azioni mirate all’attuazione della politica monetaria abbiamo “effetti indiretti sulla stabilità della zona euro”, competenza attribuita in via principale al Meccanismo Europeo di Stabilità (Sentenza, par. 52).

In tal senso i giudici aditi ritengono si muova il Programma OMT – subordinato al rispetto integrale dei programmi di stabilizzazione del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria e del Meccanismo Europeo di Stabilità – essendo finalizzato principalmente a raggiungere la stabilità dei prezzi attraverso la trasmissione di una politica monetaria comune.

La Grande Sezione ha quindi analizzato l’articolo 123 TFUE, ove si vieta “la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca Centrale Europea [agli Stati Membri], così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca Centrale Europea” (art. 123, paragrafo 1 TFUE). I giudici europei, rilevando come la ratio della norma sia quella di evitare di “sottrarre agli Stati Membri l’incitamento a condurre una sana politica di bilancio” – facendo affidamento sull’assistenza finanziaria dell’Unione Europea (Sentenza, par. 111-115) – ha sottolineato la compatibilità del Programma OMT con l’articolo citato. Il Programma oggetto di analisi, infatti, risulta essere strutturato e limitato in modo tale da non consentire agli Stati europei un indebito affidamento sul riacquisto da parte della BCE; tale risultato avrebbe potuto essere teoricamente possibile se le Outright Monetary Transactions avessero avuto a oggetto la sottoscrizione di titoli del debito pubblico sul mercato primario; tuttavia, gli stringenti requisiti posti dalle Decisioni del 6 settembre 2012 hanno consentito di superare tale dubbio di incompatibilità con il dettato dell’articolo 123 TFUE.

Inoltre, la Corte ha rilevato come l’articolo 18 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE consenta “di operare sui mercati finanziaria, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, tra i quali rientrano i titoli di stato” (Sentenza, par. 96).

Per quanto attiene all’ultimo elemento di criticità analizzato dalla Grande Sezione, la Corte ha potuto verificare la rispondenza del Programma OMT al principio di proporzionalità. L’articolo 119 TFUE è rispettato, nel caso di specie, infatti le Decisioni BCE mirano esclusivamente (senza eccedere i limiti di quanto necessario per raggiungere i propri obiettivi) a contribuire alla diminuzione dei tassi di interesse sui debiti sovrani, a “facilitare la trasmissione della politica monetaria del SEBC” e al “mantenimento della stabilità dei prezzi” (Sentenza, par. 76-80). La proporzionalità, in particolare, è garantita dal fatto che le due Decisioni oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia UE consentano “l’acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari soltanto nella misura in cui esso sia necessario per raggiungere gli obiettivi di detto programma, e che tali acquisti cesseranno una volta raggiunti questi obiettivi” (Sentenza, par. 82).

Per le ragioni sopra esposte, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – confermando le conclusioni espresse nel gennaio 2015 dall’avvocato generale Cruz Villalón – ha dichiarato che “gli articoli 119 TFUE, 123, paragrafo 1, TFUE e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, devono essere interpretati nel senso che autorizzano il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) ad adottare un programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari”.


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