Con delibera n. 329 del 21 aprile 2021, l’ANAC ha fornito chiarimenti sull’inquadramento giuridico sostanziale dei procedimenti di valutazione delle proposte di project financing a iniziativa privata e sulla qualificazione giuridica dei provvedimenti recanti la valutazione positiva o meno di fattibilità delle medesime proposte nonché, nel caso, sulla riconducibilità di essi agli obblighi di pubblicazione del decreto 33/2013.
In particolare, in merito alla questione, l’Autorità ha evidenziato che:
- in ordine alla procedura di project financing a iniziativa privata di cui art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016, le amministrazioni sono tenute a concludere, ai sensi della l. 241/1990, il procedimento di valutazione di fattibilità, sia essa positiva che negativa, delle proposte degli operatori economici con l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato;
- pur in assenza di uno specifico obbligo di pubblicazione, è raccomandata la pubblicazione dei provvedimenti come “dati ulteriori” ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013;
- che, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 7-bis, co. 3, si auspica almeno la pubblicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo del provvedimento nonché dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato oltre che del destinatario ovvero della tipologia di destinatario;
- la pubblicazione può essere fatta nella sotto-sezione di “Amministrazione Trasparente” “Altri contenuti – “Dati ulteriori”, a cui si potrebbe fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 e, auspicabilmente, anche dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b);
- che, in ordine ai provvedimenti amministrativi in argomento, resta, in ogni caso, ferma la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5, co. 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013.