ANAC, con parere in funzione consultiva n. 9 del 28 febbraio 2024, ha affermato che un’azienda ospedaliera non può procedere con la realizzazione di un nuovo ospedale attraverso partenariato pubblico-privato (c.d. project financing) se è sprovvista di qualificazione come stazione appaltante per il settore dei lavori pubblici, e se l’opera non è inserita nel programma triennale delle esigenze pubbliche.
Secondo ANAC il procedimento di affidamento dei partenariati pubblico-privati (PPP) richiede competenze specifiche, a causa della loro complessità e multidisciplinarietà: gli enti concedenti non qualificati o con una bassa qualificazione non possono gestire direttamente la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di tali contratti, ma devono rivolgersi a centrali di committenza qualificate.
La valutazione preliminare dei PPP non riguarda solo la programmazione degli acquisti ma anche la progettazione tecnico-amministrativa, riservata a soggetti qualificati.
È richiesta la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di project financing, compresa la valutazione preliminare.
L’art. 174 del Codice Appalti (D. lgs. 36/2023), ha introdotto un regime di qualificazione speciale rafforzato per i PPP, considerando la loro complessità.
La norma, in particolare, prevede la redazione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee per i PPP, al fine di garantire trasparenza verso gli operatori economici, gli investitori e la collettività.
Prima di ricorrere ai PPP, è necessaria una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, che deve concentrarsi:
- sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private
- sull’ottimizzazione del rapporto costi e benefici
- sull’allocazione efficiente del rischio operativo
- sulla capacità di generare soluzioni innovative
- sull’indebitamento dell’ente
- sulla disponibilità di risorse nel bilancio pluriennale.