L’art. 120 TUB introduce due norme, che sul piano della precettività appaiono imperative, e come tali non derogabili dalla diversa volontà delle parti: “a) [N]elle operazioni in conto corrente [è] assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non poss[o]no produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di due precetti posti a presidio di interessi e valori avvertiti nell’oggi come indisponibili e come tali non suscettibili di essere limitati dall’autonomia privata delle parti. La disposizione di settore intende assicurare tutela ad un preminente interesse pubblico, nonché ad un valore essenziale dell’ordinamento che si rinviene nella protezione di una parte del rapporto.
Sul piano della formulazione il testo che ci consegna il precetto sub (b) è ambiguo. Le espressioni sono anfibologiche (: capitalizzati/capitalizzazione). Nondimeno gli sforzi improduttivi sul piano del significato delle parole (: contabilizzazione/capitalizzazione semplice) si sciolgono nell’analisi logica della disposizione in base alla ragione pratica da cui tale norma è scaturita.
Seguendo la prospettiva richiamata, l’art. 120 TUB ci consegna le seguenti regole imperative: (a) la periodicità di contabilizzazione degli interessi deve essere uguale per gli interessi attivi e passivi; (b) nelle operazioni (di raccolta e) di esercizio del credito tra intermediari e clienti gli interessi maturati non possono produrre interessi.
Muovendo dall’interpretazione teleologica, il significato delle norme è di facile intuizione. Da una parte si vuole evitare un comportamento sperequativo di una parte del rapporto (l’intermediario) a danno dell’altra (il cliente). Che nel recente passato ha segnato la normale operatività dell’agire bancario con riferimento ai flussi dare – avere. Dall’altra, si intende assicurare il controllo dell’equilibrio nelle prestazioni, escludendo di esporre la clientela che utilizza quale forma di finanziamento il contratto di apertura di credito in conto corrente ai rischi connessi alla regolazione di oneri finanziari eccessivi. La produzione di “frutti dai frutti” costituisce infatti l’elemento degenerativo del fenomeno legato alla maturazione degli interessi. Con il rischio concreto di un incremento non controllato dell’indebitamento. Non a caso gli studi in tema di anatocismo ci conducono a quelli in tema di usura che condividono le stesse direttive nei rapporti del bancario.
È in questo contesto che prende forma e si consolida quella radicata direttiva politica che nega, senza riserve, la legittimità, in senso lato, dell’anatocismo nell’ambito dei rapporti banca-clientela. La prescrizione sub (b) è allora tributaria di una scelta Politica discutibile, ma chiarissima nei fini. Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91costituisce la cartina di tornasole. L’attività di lobbying esercitata in occasione dell’emanazione del così detto “Decreto Competitività” – si veda l’art. 31 – aveva indotto il Governo a modificare il vigente art. 120, comma 2 TUB nei termini di seguito indicati: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre” (nostro il corsivetto).
La disposizione richiamata ha perso efficacia ché il Governo non ha avuto la forza politica di convertirla in legge: non per un accidente, ma a seguito di un vivace e consapevole dibattito.
È in questo contesto, e soprattutto da questa prospettiva, che va letta la proposta della Banca d’Italia della delibera CICR attuativa dell’art. 120, comma 2 TUB. Proposta, a me pare, antinomica al testo di legge là dove ricollega conseguenze funzionalmente incompatibili con il precetto sub (b). Da questo angolo visuale, si può notare come la formulazione della delibera riprenda sic et simpliciter il testo dell’art. 31 del Decreto Competitività.
Dopo una affermazione di principio, dal tenore declamatorio: “Nelle operazioni [di raccolta e di erogazione del credito] gli interessi maturati non possono produrre interessi” la Proposta fa rientrare dalla finestra ciò che il legislatore ha fatto uscire dalla porta.
Del resto, dato il principio della “stessa periodicità” nel conteggio degli interessi – (almeno) un anno (al 31.12), salvo l’eventuale contabilizzazione di chiusura, o il minor termine se il contratto è stipulato nell’anno in corso (art. 4, comma 2). Che devono essere contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale (art. 4, comma 3). La Banca d’Italia trasforma la registrazione contabile della quota interessi in credito “esigibile”. Decorsi sessanta giorni dalla separata contabilizzazione la prestazione è dovuta immediatamente. Con la conseguenza che l’eventuale pagamento tramite addebito (autorizzato dal cliente: ex ante?) ha natura solutoria e “la somma addebitata è considerata sorte capitale” (art. 4, comma 4, seconda parte). Si tratta, a ben considerare, di una capitalizzazione eventuale. Il cliente potrebbe infatti provvedere al pagamento tramite bonifico o contanti, purché abbia la disponibilità dei fondi. Il rilievo rimane teorico, e viene subito da osservare che se nel periodo di riferimento non si registrano rimesse in entrata sul conto affidato – che dovrebbero essere direttamente “stornate” dalla banca e impiegate per ridurre il credito utilizzato ed estinguere il debito da interessi, purché previsto nel contratto (art. 4. comma 5) – gli interessi “contabilizzati” vengono “capitalizzati” e producono a loro volta interessi.
È nota a chi scrive la sottile distinzione dommatica tra interesse composto e capitalizzato. Sotto spoglie poco nascoste, comunque, la sostanza del fenomeno economico rimane invariata. Fenomeno che, nelle diverse declinazioni, la disposizione di legge ha inteso scongiurare. Con la conseguenza che, in patente violazione di legge, si realizza una forma (atecnica) di anatocismo che differisce rispetto a quella previgente esclusivamente per il periodo di computo: tre mesi ieri, quattordici mesi oggi.
Quale che sia la lettura, lo snodo essenziale è rappresentato dalla nozione di “esigibilità” degli interessi maturati. In un contesto dove la natura della prestazione (rapporto di “credito aperto”) e il disposto di legge fanno propendere, fino all’esercizio del recesso, per l’inesigibilità delle somme utilizzate e, financo, degli accessori. Del resto gli interessi come accessori del credito immesso nel conto ne seguono la sorte, diversamente dalle commissioni e dalle spese che risultano autonomi.
Data allora la scadenza del termine (: esigibilità degli interessi) ne consegue naturaliter la capitalizzazione e, per l’effetto (economico), la produzione degli interessi su quelli maturati. La prospettiva presenta, marcato, un vizio di fondo che a me pare insuperabile: il contrasto cioè col precetto di fonte primaria. Né sembra che il consenso del cliente, ex ante o ex post, possa risolvere l’impasse se dovesse essere confermata la ratio mentovata e la natura imperativa della norma. Conformemente a una prima adesione uniforme della giurisprudenza pratica.
In coerenza con le finalità proprie del divieto di parte speciale di maturazione degli interessi sugli interessi, il creditore non può allora ex lege esigere il pagamento degli accessori fino allo scioglimento del rapporto. Né sembra che la Delibera possa derogare a tale dato positivo.
Viene così a emergere la necessità di esplorare le potenzialità della Proposta alla luce della revisione dell’art. 4, comma 5 là dove prevede che: “Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi” (nostro il corsivetto). Da questo angolo visuale, l’esigibilità degli interessi pare ridondante, e va comunque espunta, potendo il correntista rimettere alla banca l’ “incasso” di titoli, fatture, cedole, ecc. Con la conseguenza che le somme riscosse potranno essere registrate sul conto con addebitamento dei relativi importi nei modi e nei termini chiariti dalla Delibera. Anche con preferenza della sorte interessi rispetto a quella capitale. Salvo diversa volontà delle parti.
Del resto, l’apertura di credito regolata in conto corrente, da un punto di vista funzionale, è caratterizzata da un sistematico “movimento di cassa”. È cioè contraddistinta, per usare le parole di Enrico Colagrosso, “da prelevamenti e da rimborsi parziali, che danno all’operazione la struttura e la forma computistica del conto corrente (art. 1852, 1857 cod. civ.), mentre il contenuto è costituito da tante operazioni di pagamento in dipendenza del credito accordato e da tante operazioni di rimborso da parte dell’accreditato”.
Nell’angolatura del riscontro, allora, un conto corrente a “impiego vivo” non diventa eccessivamente oneroso per il creditore, come stigmatizzato dall’Autorità, nell’ipotesi data dell’inesigibilità degli interessi: che maturano, sono contabilizzati e liquidati secondo le direttive testé richiamate. Semplicemente, nelle more delle rimesse, non si producono interessi composti (: si impedisce cioè la capitalizzazione).
Detto in altri termini, Il normale funzionamento di un “conto corrente attivo” è la migliore garanzia per il creditore ché gli interessi siano liquidati: le somme riscosse o pagate sono registrate sul conto (: sui conti), con accreditamenti e addebitamenti dei relativi importi. Questa prospettiva, che semplicemente ci consegna un criterio di regolazione degli interessi più favorevole per il cliente, finisce per rivelarsi complementare all’adeguatezza della forma tecnica utilizzata. Qualora infatti il conto corrente sia caratterizzato esclusivamente da prelevamenti e/o ordini di pagamento, l’operazione finanziaria presenta sicuri di indici di anomalia tali da indurre un operatore avveduto a recedere dal contratto. Beninteso: prima che la somma utilizzata e la quota di interessi eccedano l’accordato, e senza la necessità di attendere i sessanta giorni per valutare, in concreto, la capacità del cliente di rispettare i termini di pagamento.