Con Comunicazione del 30 novembre 2012 n. DIN/12093772 la Consob ha risposto ad un quesito in ordine alla compatibilità, con l’attività di promotore finanziario, di quella di mediatore civile e commerciale.
L’attività di promotore finanziario, ricorda la Consob, non preclude, di per sé, lo svolgimento di altre attività, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale prevede alcune ipotesi nominate di incompatibilità, nonché, alla lettera e), un’ipotesi residuale riferita ad ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di promotore finanziario.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che la diversa natura giuridica della mediazione, rispetto a quella della promozione finanziaria, consenta, in via di principio, di escludere il ricorrere di concrete ipotesi di contrasto idonee a pregiudicare il regolare svolgimento dell’offerta fuori sede da parte del promotore finanziario.
Secondo la Consob quindi, l’attività di mediatore civile e commerciale deve ritenersi compatibile con quella di promotore finanziario.
Tale conclusione attiene unicamente agli aspetti di competenza della Consob, dovendosi ritenere escluso il diverso profilo della compatibilità dell’attività di promotore finanziario con il corretto svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale.