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Promotori finanziari: la documentazione deve essere conservata in Italia

19 Gennaio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione n. DIN/12003195 del 18 gennaio 2012, la Consob ha fornito alcuni chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione del luogo di conservazione della documentazione di cui all’art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).

Tale norma prevede in particolare l’obbligo, in capo ai promotori finanziari, di comunicare all’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziari il luogo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 109 del medesimo Regolamento, relativa ai contratti promossi per loro tramite, ad altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti e infine alla corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

La Consob ha quindi precisato che il luogo di conservazione della suddetta documentazione debba essere situato sul territorio nazionale, dovendosi escludere l’ubicazione all’estero.

Secondo la Commissione, una diversa soluzione: da un lato, potrebbe compromettere la finalità sottesa allo stesso obbligo di comunicazione, relativa all’esigenza di garantire l’effettivo e tempestivo esercizio del potere di ispezione attribuito alla Consob nei confronti dei promotori finanziari ex art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF); dall’altro, apparirebbe incoerente rispetto all’obbligo per i promotori finanziari residenti all’estero di eleggere domicilio in Italia, previsto dall’art. 97, comma 2, Regolamento Intermediari.

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