Con Provvedimento del 18 novembre 2015 il Garante per la privacy ha confermato la leceità della pubblicazione sul sito della Consob del provvedimento di radiazione dall’Albo di un promotore finanziario, completo dei dettagli sulle violazioni commesse.
Secondo il Garante, infatti, la pubblicazione on line della delibera Consob, nella sua versione integrale, risponde non solo alla necessità di dare notizia dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere commessi.
Nessuna violazione alla riservatezza dell’interessato può ravvisarsi quindi nel comportamento della Consob, posto che tale diritto deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato riconosciuto dalla normativa di riferimento.