La Consob ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Sul punto si ricorda come i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF rientrano nel novero degli “altri soggetti esercenti attività finanziaria” (art. 11, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) e, in quanto tali, sono destinatari degli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10, comma 1).
La Consob, nella veste di Autorità di vigilanza di settore competente nei confronti dei promotori finanziari, è chiamata a dettare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, disposizioni attuative in materia, le quali si pongono in un rapporto di complementarità rispetto a quelle emanate dalla Banca d’Italia (Provvedimento del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela).
Per quanto attiene le disposizioni in consultazione, la Consob intende emanare una disciplina “minimale”, finalizzata essenzialmente a stabilire che i promotori finanziari debbono osservare pienamente, ai fini degli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le misure, le modalità e le procedure interne previste dagli intermediari, per i quali prestano la propria attività.
Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni al documento di consultazione è stato fissato per il 15 settembre 2013.