Nel giudizio che attenga a contratti finanziari, qualora la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. sia esperita prima di assegnare alle parti il termine per presentare l’istanza di mediazione, l’eventuale esito negativo di tale iniziativa non renderà inutile il successivo esperimento della mediazione atteso che il mediatore potrà assumere tale proposta come base per un autonomo tentativo di conciliazione.
Nel caso di specie, l’investitore lamenta la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi e di adeguatezza delle operazioni di acquisto di sue azioni e di obbligazioni convertibili di sua emissione nonché quello di astensione, derivanti a suo carico dal T.U.F. Ai fini della proposta conciliativa il Tribunale, dopo aver rappresentato alle parti, alla luce delle rispettive allegazioni, che le maggiori criticità della posizione della banca riguardano l’assolvimento degli obblighi informativi su di essa gravanti e che l’eccezione di prescrizione non tiene conto della natura contrattuale della responsabilità fatta valere dall’investitore, mentre la posizione dell’attore presenta la criticità relativa al nesso causale tra la prospettata violazione degli obblighi informativi e gli acquisti delle azioni, propone alle parti di definire la lite corrispondendo in favore dell’investitore una somma pari al 15% del controvalore originario delle azioni e l’intero capitale investito nelle obbligazioni convertibili, detratti dai relativi importi quelli ricevuti a titolo di dividendi o cedole.