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Proroga dei termini di pagamento delle fatture PA: circolare RGS

11 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con circolare n. 36 dell’8 novembre 2024, ha fornito delle linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale indirizzate alle PA, e per il corretto utilizzo della facoltà di proroga del rispetto dei termini di pagamento, di cui all’art. 4, c. 4, del D. Lgs. 231/2002.

Tra le riforme abilitanti del PNRR che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie: in particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

La Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il D. Lgs. 231/2002 (come modificato dal D. Lgs. 192 del 2012), stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una PA è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale.

In base all’art. 4 c. 4 del citato decreto legislativo, l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata.

In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

Dall’analisi delle fatture ricevute dalle PA nel 2023, tuttavia, la RGS ha rilevato casistiche di non corretta applicazione dei predetti termini di pagamento: le PA in alcuni casi hanno indicato termini di scadenza che superano il periodo stabilito dalla Direttiva e dalla legislazione nazionale di recepimento, con evidenze in cui la data di scadenza della fattura superiore ai 30 giorni deriva presumibilmente da errori commessi dall’Amministrazione in fase di registrazione dei documenti contabili.

LA RGS, in via preliminare, precisa nuovamente che, sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si definiscono transazioni commerciali quelle intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione: lo stesso decreto legislativo citato, all’art. 2, comma 1, lett. c), definisce l’imprenditore come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, fornendo una nozione più ampia di quella contenuta nell’art. 2082 C.c., ricomprendendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

La RGS precisa poi che:

  • se l’impresa fornitrice di beni o servizi emette autonomamente una fattura elettronica con una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione, ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni
  • nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60: la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulta illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente
  • la data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte; in particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi
  • in nessun caso il termine di scadenza può essere utilizzato per compensare le fasi, legittimamente previste, di sospensione della fattura: in tali casi l’amministrazione deve procedere alla corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture, individuando la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura, e selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
    • sospeso per contenzioso
    • sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito)
    • adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’art. 11 del nuovo codice dei contratti pubblici)
    • verifica di conformità
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