Con decreto 14 settembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze ha esteso a tutto l’esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio dell’anno precedente anziché al valore di realizzazione.
In particolare tale regime prevede la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Nel caso di imprese di assicurazione e riassicurazione, all’esercizio della suddetta facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati si accompagna la destinazione di una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Sempre per le imprese di assicurazione e riassicurazione si segnala il Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023 di modifica al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 recante le modalità attuative di tale facoltà.