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Prorogato il termine dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP

4 Giugno 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 giugno 2014 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e al Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

Sul punto si ricorda come il Regolamento CRR ha istituito un periodo transitorio durante il quale sono considerate controparti centrali qualificate (QCCP) tutte le controparti centrali (CCP) mediante le quali gli enti stabiliti nell’Unione compensano operazioni. Al contempo lo stesso Regolamento CRR, modificando il Regolamento EMIR in ordine all’uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP, ha imposto a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l’importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 proroga di sei mesi il termine di scadenza di tali periodi transitori, fissato per il 15 giugno 2014.

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