Nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore – a norma dell’art. 107 l.f. – si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore medesimo o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione.
Nel caso in cui poi il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita dal curatore per sua scelta, né proseguibile, ai sensi dell’art. 51 l.f., dal creditore istante, diventa improcedibile. Tale improcedibilità, però, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a mente dell’art. 107 l.f.
In linea generale, l’atto di alienazione di un bene immobile, compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è inopponibile all’esecuzione individuale in corso, benché tale inopponibilità sia non assoluta e rimanga condizionata alla permanenza del processo esecutivo, di modo che, in caso di estinzione del processo esecutivo prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, ex art. 632 c.p.c., diventano inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi anche il pignoramento.